L’ascolto del minore nel processo di famiglia rappresenta, ormai da qualche anno, uno strumento conosciuto per consentire la sua partecipazione ai procedimenti che lo riguardano.
L’art. 315 bis cc, introdotto con la legge n. 219/2012 e successivamente gli art. 336 bis cc, 337 octies c.c., introdotti con il d.lgs. n. 154/2013, hanno sancito il diritto del minore ad essere ascoltato sulle scelte che lo riguardano all’interno dello scioglimento del nucleo familiare e, più in generale, in tutte le procedure che lo riguardano, nonché le modalità con cui debba avvenire tale ascolto.
L’art. 336 bis comma I cc ha stabilito che l’audizione del minore possa essere omessa unicamente nelle ipotesi in cui l’ascolto sia contrario all’interesse del minore o “manifestamente superfluo” e che debba essere effettuato dal giudice anche avvalendosi di esperti o “altri ausiliari”.
Soggetto dell’ascolto e titolare del relativo diritto è il minore che ha compiuto 12 anni, o anche minore di tale età, purché capace di “discernimento”, ossia di comprendere ciò che si sta verificando all’interno della famiglia ed operare scelte autonome. La valutazione della capacità di discernimento – che è presunta nei maggiori di dodici anni – con riferimento ai bambini minori di tale età viene effettuata dal giudice, il quale potrà demandare tale compito ad esperti (come ad esempio un neuropsichiatra infantile) quando si tratta di bambini in tenera età.
Questione controversa è sempre stata quella relativa alla obbligatorietà dell’audizione. Una parte della dottrina ne sostiene l’obbligatorietà, mentre altra parte afferma che rientri nel libero apprezzamento del giudice se procedere o no all’ascolto del minore quando tale ascolto potrebbe risultare traumatico per il minore, quando è il minore stesso a rifiutarlo, oltre che nei casi in cui, come stabilito dall’art. 336 bis c.c., sia manifestamente superfluo.
Si ritiene comunque che l’omissione immotivata dell’ascolto, ovvero la mancata motivazione circa il rifiuto di provvedervi, determini una violazione del contraddittorio cui consegue la nullità del provvedimento adottato, nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
L’ascolto del minore non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento che gli garantisce il riconoscimento del diritto ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni, nonché uno strumento a disposizione del Giudice per realizzare il suo interesse.
Vista la delicatezza dello strumento, diversi fori – tra cui il tribunale di Torino – hanno pubblicato appositi protocolli per dettagliare le modalità con cui vada espletata l’operazione, che disciplini ad esempio se i genitori debbano essere presenti o no, se e quando vada nominato un professionista a sostegno, quale sia il luogo adatto.
Il principio comune a tutti i protocolli che sono stati pubblicati è quello secondo cui la modalità dell’ascolto dovranno essere tali da garantire al minore la possibilità di esprimersi il più liberamente possibile, senza condizionamenti.
Rispetto al valore delle dichiarazioni del minore, si precisa come il giudice non sia in alcun modo vincolato ad esse, ma debba valutarle complessivamente insieme altre risultanze probatorie a sua disposizione, potendosi anche discostare dalle richieste manifestate dal minore stesso.
Anche la recente legge n. 206/2021 ha affrontato la questione dell’ascolto del minore, all’interno di un progetto più esteso che riguarda il processo della famiglia nel suo complesso.
I punti salienti introdotti con la legge 206/2021 prevedono che l’ascolto del minore possa avvenire anche in assenza di istanze di parte e che sia obbligatorio qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori in presenza di allegazione di violenza domestica o di genere. È stato altresì confermato che possa coinvolgere anche il minore infra-dodicenne “ove capace di esprimere la propria volontà”.
Rispetto alla modalità con cui debba avvenire l’ascolto, la legge 206/2021 prevede che non possa essere delegato: parrebbe essere escluso in via definitiva che esso avvenga ad esempio tramite Servizi Sociali o con delega ai Giudici onorari nei procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni. L’ascolto “assistito” (ad esempio dal Consulente Tecnico D’Ufficio psicologo o psichiatra) è espressamente previsto in caso di minorenni vittime di violenza domestica o di genere.
Viene espressamente previsto che l’ascolto sia sempre videoregistrato ma, al momento, non è stato specificato l’accesso della videoregistrazione alle parti, tramite i loro difensori. Rispetto alla scelta del momento in cui procedere all’audizione, la legge delega ha previsto che debba avvenire prima che il Giudice emetta i provvedimenti relativi alla prole, anche quelli provvisori.
Il nuovo approccio del sistema giudiziario ai procedimenti che riguardano il minore è dunque volto sempre più al riconoscimento ed alla tutela di interessi, ragioni, diritti spettanti ad un soggetto vulnerabile, ossia il minore, diverso dai contendenti.
La codificazione del diritto all’ascolto è finalizzata alla necessità di rendere la persona minore non più solo come mera destinataria di tutela, ma, al contrario, come parte processuale a tutti gli effetti, portatrice di interessi propri e, talvolta, contrapposti a tutti quelli degli altri soggetti coinvolti nel processo.