Tra gli strumenti che l’attuale ordinamento legislativo pone a disposizione dell’autonomia privata per costituire una dotazione patrimoniale vincolata al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, una posizione preminente è occupata ancora dal fondo patrimoniale.
Tale istituto, la cui disciplina è contenuta negli articoli 167 e segg. Del c.c., è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 75.
Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi.
Il vincolo di destinazione apposto ai beni conferiti al fondo patrimoniale determina la formazione di un patrimonio di destinazione i cui frutti vengono utilizzati per far fronte alle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. Il fondo patrimoniale dà esclusivamente origine a un autonomo patrimonio di scopo e non si configura come un autonomo soggetto di diritto né, tantomeno, diviene proprietario dei beni ricevuti in conferimento, né di quelli acquistati grazie all’impiego dei frutti derivanti dalla gestione del patrimonio, dal momento che la proprietà spetta ai coniugi ovvero al solo coniuge che ha costituito il fondo riservandosi l’esclusiva proprietà dei beni conferiti.
In altri termini la costituzione del fondo non comporta effetti traslativi (salvo non sia convenuto in modo inequivocabile) assolvendo alla funzione meramente strumentale di assicurare mezzi economici al nucleo familiare. Mancando l’effetto traslativo la costituzione del fondo determina il sorgere di un mero diritto di godimento sui cespiti.
Il negozio istitutivo del fondo può essere stipulato nella forma di atto inter vivos e anche, sebbene limitatamente al caso di costituzione ad opera di un terzo, sotto forma di disposizione testamentaria. Se la costituzione ad opera di un terzo avviene per atto tra vivi per il perfezionamento dell’atto risulta necessaria l’accettazione dei coniugi che può peraltro intervenire anche successivamente alla stipulazione. Quanto ai requisiti di forma viene richiesta la presenza dell’atto pubblico.
I soggetti che possono costituire il f. sono i coniugi congiuntamente o disgiuntamente ed il terzo. In qs. caso il negozio istitutivo può esser rappresentato da un testamento o da una donazione
Oggetto del fondo possono essere b.i. b.m. iscritti in pubblici registri o titoli di credito. Qualora vengano conferiti nel fondo titoli di credito l’art. 167 prescrive che debbano essere vincolati rendendoli nominativi con l’annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
La cessazione del fondo si verifica esclusivamente in seguito a divorzio o all’annullamento del vincolo matrimoniale, ma se sono presenti figli minori il fondo dura in ogni caso sino a che essi non abbiano compiuto la maggiore età con facoltà per il giudice di attribuire ai figli una quota in godimento o in proprietà dei beni del f.
Per l’amministrazione del fondo l’art. 168 del c.c. rinvia alle norme della comunione legale in modo che sia in ogni caso garantita la par condicio tra i coniugi con la particolarità che, stante il vincolo di destinazione, sono posti limiti ben più stringenti che in materia di comunione dei beni.
Vi è in effetti un generale divieto (salvo non sia espressamente consentito nel negozio istitutivo) di alienazione consegna in pegno o assoggettamento a vincoli dei beni del f. se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice.
Il codice allo scopo di tutelare la consistenza di un patrimonio espressamente costituito per fronteggiare le esigenze della vita famigliare, concede al fondo patrimoniale un trattamento privilegiato in sede di esercizio dell’attività esecutiva: l’art. 170 c.c. esclude, in effetti, l’esecuzione sui beni del f.p. e sui relativi frutti relativamente ai quei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia (obbligazioni contratte dal coniuge in relazione in relazione alla propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo o anche debiti accesi per far fronte a mere esigenze voluttuarie o per meri intenti speculativi)
In ogni caso, i coniugi devono sempre essere in grado di dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia, anche se anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, fatto salvo, in questo caso, l’esperimento dell’azione revocatoria secondo le regole ordinarie (entro due anni dalla costituzione del fondo). Può esser revocato se:
L’eventus damni pregiudizio per creditore
Scienzia fraudis consapevolezza del debitore e se a titolo oneroso del terzo acquirente
In caso di fallimento: revocatoria fallimentare “tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei 2 anni precedenti sono revocabili. Dottr e giurisp qualificano fondo come atto a titolo gratuito. Quindi revocabile.
Un’ulteriore importante garanzia è contemplata dall’art. 2647 c.. attraverso la previsione dell’obbligo di trascrizione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale per quanto riguarda i conferimenti di beni immobili, a pena di inopponibilità ai terzi dell’eccezione di appartenenza del bene al fondo patrimoniale familiare.
Qualche cenno sulla disciplina fiscale.
I redditi dei beni conferiti nel fondo sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. La norma tributaria ai fini dell’identificazione dei soggetti passivi di imposta non riconosce alcun rilievo all’effettiva titolarità della proprietà stabilendo quale presunzione assoluta che i frutti scaturenti dall’amministrazione del f.spettino in egual misura ad entrambi i coniugi. L’irrilevanza della proprietà deriva dalla natura stessa dell’istituto che costituisce un patrimonio separato da quello del soggetto costituente individuato, all’interno di quest’ultimo, dal vincolo di destinazione cui risultano assoggettati i beni che lo compongono.
Se in occasione della costituzione del fondo si realizzi il fenomeno traslativo della proprietà,
- l’atto costituivo risulta assoggettato all’imposta sulle donazioni.
- Se la costituzione non avviene a titolo gratuito ( si pensi al conferimento in adempimento di un dovere morale o quale assolvimento di obbligo di mantenimento), si applica l’assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale. Saranno dovute anche le imposte catastali ed ipotecaria
- Nell’ipotesi di costituzione per atto mortis causa risulterà dovuta l’imposta sulle successioni..
Se invece non si realizza effetto traslativo il negozio sarà soggetto alla sola tassa fissa prevista per la registrazione.