Il divorzio istantaneo

di Tommaso Maria Giorgi

La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), in vigore dal 28 febbraio 2023, ha modificato la c.d. giustizia familiare: in particolare è ora previsto che le domande di separazione e di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), possano essere cumulate all’interno del medesimo atto introduttivo. Tuttavia, se detta facoltà è stata espressamente prevista in caso di contenzioso, nulla è invece precisato con riferimento ai ricorsi congiunti.

Sin dall’entrata in vigore della nuova normativa ci si è quindi chiesti se anche in tali casi fosse applicabile il cumulo delle suddette domande e finalmente la Corte di Cassazione, chiamata per la prima volta ad esprimersi sulla spinosa questione, con la sentenza n. 28272/2023 ne ha dato la definitiva soluzione

Ma andiamo con ordine.

Il nuovo art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ), così recita: ” Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’artico/o 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis. 11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274. La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel suddetto articolo con riferimento al giudizio contenzioso.

Il successivo art. 473 bis 51 c.p.c. (Procedimento su domanda congiunta) si limita invece a disciplinare il procedimento di separazione o divorzio instaurato congiuntamente dai coniugi, senza tuttavia riportare un’analoga previsione in merito alla cumulabilità delle domande suddette domande.

Proprio per tale ragione, le volte che i giudici di merito si sono dovuti trovare ad esprimersi sull’applicazione o meno del nuovo istituto della cumulabilità delle domande anche ai procedimenti congiunti, sono stati raggiunti verdetti discordanti: tra chi ha ritenuto che non vi fosse ragione per non applicarlo anche a detti particolari procedimenti, e chi ha ritenuto la non applicabilità proprio alla luce della mancata espressa previsione nella norma di riferimento.

Ed è proprio alla luce delle citate, e numerose, discordanti pronunce di merito che un giudice del Tribunale di Treviso ha deciso di richiedere direttamente alla Corte di Cassazione – grazie, peraltro, all’altrettanto nuovo cd. “rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito” – di esprimersi al riguardo.

Ebbene, con la già citata sentenza n. 28728/2023 gli Ermellini, dopo un lungo ed interessantissimo ragionamento che confronta, appunto, le tesi positive e negative circa l’applicabilità del cumulo anche ai procedimenti congiunti, ha propeso per le prime sancito il seguente principio di diritto al quale tutti i giudici merito dovranno quindi attenersi: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Ma, nella sostanza, cosa significa ciò? I coniugi (futuri ex) possono davvero ottenere subito il divorzio nella fase in cui presentano domanda di separazione, o dovrebbero comunque attendere che venga riconosciuta la separazione?

La risposta è no.

Separazione e divorzio restano due entità a sé stanti, ma una volta ottenuta la separazione, in presenza di accordi già raggiunti anche sul divorzio, la sentenza che certifica la separazione precederà quella del divorzio, senza la necessità di depositare nuove istanze in Tribunale.

Non si tratta quindi di divorziare in una sola udienza, ma di poter presentare contestualmente le due istanze, di separazione e divorzio, affrontando subito tutte le questioni pertinenti in modo da risparmiare un secondo passaggio in Tribunale trascorso il consueto termine di 6 mesi (per i giudizi congiunti) dalla sentenza di separazione.

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