I contratti derivati sono prodotti finanziari complessi

di Alessandro Pascale

C’E’ UN GIUDICE A TORINO! La Corte d’Appello di Torino con una recente sentenza ha condannato una banca a restituire € 1.092.694,63 percepiti in forza di un contratto su derivati.

Troppo spesso il sistema bancario si è mosso in evidente conflitto di interessi con i propri clienti, proponendo e (purtroppo) a volte imponendo loro prodotti finanziari pericolosi: dalle obbligazioni argentine a quelle della Parmalat; dalle polizze Lehman Brothers a quelle di Bernie Madoff… e l’elenco potrebbe continuare.

Le banche comprensibilmente mirano a fare utili importanti, ma a volte li ottengono con strumenti che non rispondono per nulla agli interessi dei clienti, che si trovano gravati di rischi abnormi e per nulla giustificati in relazione alla loro attività, che a volte neppure esiste quando il cliente è solo un risparmiatore che desidera investire in sicurezza i propri risparmi. Uno dei prodotti più pericolosi sono stati senza dubbio i “contratti derivati”, venuti in auge nella prassi bancaria subito dopo l’avvento dell’euro che incise negativamente sull’utile operativo delle banche, che trovarono nei derivati un buon sistema per fare cassa.

Ma cosa sono in parole semplice i “derivati”? Sono contratti finalizzati a stabilizzare una voce la cui variabilità (cambi, interessi, costo materia prima, ecc.) potrebbe comportare oneri improvvisi e non sopportabili da un operatore, stabilendo un costo fisso di tale voce con una variabile (detta “sottostante”)  che crea del flussi che possono essere a carico del cliente – in genere se la variabile è più bassa di quella fissa – ed a carico della banca all’opposto. Tali prodotti finanziari possono essere utili, come detto, per governare un rischio, per esempio per chi acquista acciaio e non vuole che il prezzo cresca improvvisamente e non consenta più ai suoi prodotti di restare competitivi, ma spesso si sono visti casi in cui la banca spingeva a sottoscrivere prodotti simili semplici risparmiatori, che non dovevano coprirsi da alcun rischio e che si trovavano quindi ad investire somme ingenti in un vero gioco d’azzardo.

Parecchie sentenze in questi ultimi anni hanno riconosciuto la nullità dei contratti derivati, sanzionando l’invalidità della loro stipula e condannando l’intermediario a rimborsare le perdite sopportate dal cliente a fronte del flussi negativi di detti prodotti, sia perché è stata dimostrata la mancanza della funzione di copertura, sia perché si è accertato che la sottoscrizione del prodotto era avvenuta senza spiegare adeguatamente la portata ed il significato dello stesso prodotto, soprattutto senza evidenziare al cliente i rischi agli stessi sottesi, a causa della loro alta speculatività ben conosciuta invece dalla banca come operatore professionale.

Venendo al caso concreto citato nel titolo, con decisione del luglio scorso la Corte d’Appello di Torino ha condannato una nota banca al pagamento di € 1.092.694,63 in favore di un’azienda, a titolo di rimborso dei differenziali negativi corrisposti, avendo dichiarato nullo un contratto di “IRS Swap” stipulato al fine di “fissare” il tasso di due mutui a tasso variabile contratti dal cliente con la stessa banca, a motivo dell’invalida stipula di detto contratto finanziario.

In particolare la Corte torinese ha censurato il fatto che, per assicurare una copertura da rischi legati alla variabile del tasso, fosse stato utilizzato un contratto come l’IRS Swap, definito come  “una scommessa finanziaria differenziale”, ponendosi la questione se questi contratti perseguano un interesse degno di tutela nel nostro ordinamento.  Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020 hanno affermato che, per valutare la liceità o meno di tali contratti, è necessario verificare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, autorizzando il legislatore le “scommesse razionali”, intese come “specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità”. Detto accordo, per essere valido, deve però includere anche gli scenari probabilistici dell’andamento del prodotto, permettendo quindi al cliente di poter compiutamente apprezzare l’alea, sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, e quindi valutarne tutti i costi, sia palesi che impliciti.

Dando applicazione all’orientamento delle Sezioni Unite, la Corte Torinese ha statuito che la carenza dell’indicazione da parte dell’intermediario degli scenari probabilistici, dell’effettivo valore del derivato e dei costi occulti, avrebbe determinato la nullità del contratto con oggetto il derivato stesso per mancanza di causa, con il conseguente diritto del cliente di richiedere la restituzione di tutti i differenziali negativi pagati, al netto di quelli positivi ricevuti.

Tali problematiche non riguardano solo i privati e le imprese, ma spesso anche gli enti locali, in particolari i Comuni medio-grandi, i cui fondi sono spesso stati investiti in prodotti derivati, con il comprensibile, possibile dissesto dei binaci pubblici a fronte della volatilità di detti prodotti.

La sentenza torinese conferma come le aziende ed i risparmiatori che abbiano la tenacia e la costanza di opporsi a soggetti “forti” come le banche, se assistiti da professionisti attrezzati per affrontare una materia così tecnica, possano trovare presso la Magistratura l’attenzione che non hanno avuto allo “sportello della banca”.

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