Euribor e il cartello delle banche

Euribor: condotta delle banche in violazione dei principi che regolano la concorrenza ed il libero mercato

di Alessandro Pascale

Quante volte stipuliamo mutui e finanziamento a tasso variabile con banche e finanziarie, ma quante volte comprendiamo realmente la modalità con cui il tasso che dobbiamo pagare viene calcolato ed applicato?

Quasi sempre la variabilità del tasso è basata su parametri incomprensibili ai non addetti ai lavori, e con un’attendibilità tutta da dimostrare.

Quando per esempio il tasso di un contratto di muto o di finanziamento, come spesso accade, è determinato in base all’Euribor bisognerebbe innanzitutto domandarsi  e farsi spiegare cosa sia l’Euribor, ed inoltre verificare che l’ente finanziatore ci comunichi una sorta di previsione dell’andamento di tale parametro, informativa che non viene pressoché mai fornita, ma che sarebbe fondamentale ricevere, soprattutto perché in base a tale andamento sarà determinato quanto effettivamente dovremo pagare.

Mettiamo in evidenza tale aspetto perché è stato accertato che il parametro su cui viene determinato quanto i clienti devono pagare agli enti finanziatori è stato, negli anni passati, oggetto di una manipolazione da parte degli istituti creditori– e quindi non certo a vantaggio dell’utenza debitrice – che ha creato una situazione davvero allarmante per chi si è visto schizzare al cielo il tasso debitore da applicare alla propria posizione.

La problematica è stata recentemente affrontata e chiarita dalla Corte di Cassazione con una sentenza che avrà senza dubbio un importante impatto sui rapporti futuri tra banche e clienti.

La Banca d’Italia definisce l’Euribor come “Tasso d’interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.”

Nell’esaminare il caso la Suprema Corte ha potuto accertare che Il tasso euribor è stato oggetto di manipolazione da parte di un cartello di otto tra le principali banche europee, le quali hanno concordato “a tavolino” – e senza alcuna corrispondenza al reale costo del denaro – i tassi sulla base dei quali determinare l’indice euribor da applicare ai vari rapporti di credito/debito.

Tale condotta delle banche, in violazione dei principi che regolano la concorrenza ed il libero mercato, ha avuto ed ha il chiaro effetto di ledere i diritti dei clienti il cui costo dei finanziamenti è cresciuto in modo abnorme, in quanto artificiosamente “alzato” comportando un ingiustificato onere a titolo di “interessi” in realtà non (tutti) dovuti.

La Corte di Cassazione si è quindi pronunciata sul caso, con l’ordinanza n. 34889/2023 del 13 dicembre 2023, stabilendo che la condotta tenuta a proprio beneficio dagli istituti bancari coinvolti andava ad integrare una palese violazione delle norme a tutela della libertà della concorrenza, affermando anche che tale violazione può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, incluso il debitore contraente del mutuo o del finanziamento.

Chi si trova in una posizione passiva nei confronti di una banca o di una finanziaria, viene infatti a subire un danno ingiusto poiché la predetta intesa lesiva del gioco della concorrenza comporta per i debitori l’applicazione di condizioni ingiustificatamente più onerose ed ingiuste, proprio perché frutto dell’illecita intesa tra le banche il cui unico interesse è la massimizzazione dei profitti, anche a scapito dei clienti.

La recente decisione della Cassazione apre ora un fronte di diffusa litigiosità, poiché ogni cittadino che abbia subito una lesione dalla condotta illecita della propria banca ha ora il diritto di agire per l’accertamento dell’intesa  vietata e per il risarcimento del danno patito, e può del pari, se chiamato in giudizio dall’ente finanziatore, difendere la propria posizione facendo valere la nullità contrattuale qualora si accerti che il contratto contenga clausole frutto di intese vietate e manipolative del gioco della concorrenza che determinino in maniera artificiosa gli importi dovuti alla banca.

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