La determinazione del danno non patrimoniale resta una questione ancora aperta dopo l’adozione della Tabella Unica di Liquidazione del danno non patrimoniale per i danni da 10 a 100 punti di Invalidità Permanente.
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Il 25.11.2025 presso la Fondazione dell’Avvocatura di Torino “Fulvio Croce” ho partecipato come relatore ad un interessante convegno avente ad oggetto, in tema di risarcimento dei danni non patrimoniali, l’applicabilità delle Tabelle Uniche Nazionali per le invalidità da 10% al 100% di IP emanate con il D.P.R. 12 del 13.01.2025.
Con tale norma infatti il Legislatore ha promulgato, con quasi una ventina di anni di ritardo, i decreti liquidativi previsti dall’art. 138 del Codice Delle Assicurazioni (promulgato nel lontano 2005) che trovano applicazione nella materia del risarcimento dei danni occorsi in casi di responsabilità civile automobilistica e sanitaria.
Uno dei temi più discussi ed affrontato dai relatori intervenuti al convegno, e quanto mai di attualità visti i suoi risvolti pratici, ha avuto ad oggetto la possibilità di applicare tali parametri liquidativi (più riduttivi per la maggior parte dei casi) alle ipotesi di risarcimenti di danni causati dai sinistri pregressi alla loro entrata in vigore e/o verificati in ambiti diversi dalla responsabilità civile auto o sanitaria.
Sul punto la norma parrebbe molto chiara nel limitare la sua applicabilità ai soli danni da sinistri stradali o da responsabilità medica (art. 1) verificatisi dopo il 05.03.2025 quale data di entrata in vigore (art. 5), ciò nondimeno la questione è ancora dibattuta e sono intervenute decisioni giudiziali che hanno ritenuto di applicare le previsioni della norma introdotta nel gennaio scorso, anche a fattispecie verificatesi in ambiti diversi e precedentemente al limite temporale che la stessa norma ha fissato, invocando la libertà del Giudice di ricorrere ai parametri che ritiene più congrui dovendo liquidare il danno secondo il principio equitativo.
A tale convegno ha preso parte il Dott. Damiano Spera, presidente della X Sezione del Tribunale di Milano e Presidente dell’Osservatorio per la Giustizia di Milano, punto di riferimento della redazione delle tabelle liquidative che da oltre 15 anni sono abitualmente utilizzate dalla maggioranza dei Tribunali italiani per la quantificazione economica dei risarcimenti, il quale ha illustrato la propria ordinanza 18.07.25 con la quale – analizzando ed illustrando efficacemente il contrasto interpretativo sopra richiamato – ha rimesso la questione interpretativa alla Corte di Cassazione.
L’ordinanza illustra in maniera equilibrata, chiara e sintetica, ma esaustiva, le argomentazioni dei due orientamenti contrapposti ovvero sia di coloro che ritengono applicabili tali parametri liquidativi a tutte le ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale sia di quelli che invece ritengono la loro applicabilità circoscritta alle ipotesi previste dalla norma stessa.
Con il mio intervento ho sostenuto la validità di una soluzione del contrasto più legata alla lettera della norma e quindi alla volontà espressa dal legislatore, posizione che ha avuto l’adesione maggioritaria dei relatori intervenuti, che si sono trovati concordi nell’ affermare che non possa essere stravolta la chiara volontà del Legislatore di limitare l’applicabilità della T.U.N. alle sole ipotesi previste dalla legge medesima ratione et temporis et materiae, ritenendo non superabili (e nemmeno superate dalle argomentazioni sostenute dalla tesi avversa) le seguenti 3 motivazioni:
- Se è ben vero che nel liquidare in via di equità un danno non patrimoniale il Giudice tendenzialmente non incontra limiti vincolanti se non quello di motivare adeguatamente la propria scelta, è altrettanto vero che tale limite non gli permette di applicare indirettamente la norma violando il suo stesso contenuto che espressamente limita la sua operatività sia sotto il profilo temporale sia sotto quello della materia.
- Benché i casi di danni non patrimoniali cagionati da sinistri stradali o sanitari costituiscano la stragrande maggioranza dei casi, il carattere della norma, limitando la propria applicabilità a tale specifiche ipotesi, rimane “speciale” impedendo una sua applicazione analogica.
- Una liquidazione dei danni non patrimoniali diversa a seconda che siano stati generati da sinistri stradali o sanitari piuttosto che da altri fatti (ad esempio da incidenti sul lavoro, da lesioni dolose, da cose in custodia) non comporta una violazione del principio di uguaglianza ex art 3, in quanto la liquidazione (verosimilmente minore) dei primi rispetti ai secondi trova la propria ragione in una precisa ed esplicitata scelta del Legislatore di garantire, solo in tali particolari ambiti ed a vantaggio di tutta la collettività, la tenuta del sistema assicurativo obbligatorio assente invece negli altri ambiti.
L’ordinanza 18.07.2025 del Dott. Spera sulla questione interpretativa è stata ritenuta ammissibile ed il Primo Presidente della Suprema Corte che anziché di sottoporla al vaglio delle Sezioni Unite ha ritenuto di affidarla alla Terza Sezione Civile che ha calendarizzato la Sua discussione al prossimo gennaio: non resta quindi che attendere. Va detto che la decisione del Primo Presidente non è stata esente da critiche, poiché molti ritenevano più opportuno sottoporre il problema interpretativo alle Sezioni Unite per giungere ad una decisione ponderata e definitiva, che avrebbe posto un punto fermo sulla questione e quindi un punto di riferimento per le corti territoriali, efficacia che non avrà la decisione di una sezione semplice della Cassazione.


