DANNO PSICHICO: SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO SUI FATTI DI PIAZZA SAN CARLO RELATIVI ALLA PARTITA JUVENTUS-REAL MADRID

di Angela Prino

Com’è noto con sentenza datata 31.08.2021 la Dott.ssa Stefania TASSONE, Presidente della IV Sezione Civile del Tribunale di TORINO, sezione specializzata nel risarcimento del danno alla persona, si è pronunciata, per la prima volta in ambito processuale civile, sulla tristemente nota vicenda dei fatti di Piazza San Carlo, accertando la responsabilità in capo agli enti organizzatori dell’evento e liquidando il risarcimento dei danni che da quella responsabilità civile sono scaturiti.

Ma facciamo qualche passo indietro. All’indomani della tragica vicenda che ha provocato il decesso di tre persone ed il ferimento di 1672 partecipanti alla manifestazione, naturalmente è stata avviata l’attività di indagine presso la Procura della repubblica del tribunale di TORINO, le cui risultanze sono poi confluite nel rinvio a giudizio di una serie di soggetti, posti al vertice degli enti organizzatori, ed infine alla condanna penale di alcuni di essi, (cfr. la sentenza n. 234/2021).

Ora per quanto concerne la moltitudine di danneggiati coinvolti nel disastroso evento si prospettavano differenti strade da percorrere, si parlò anche di class action. Alcuni dei feriti operarono la scelta di rivolgersi allo studio AMBROSIO E COMMODO, consci di poter contare su di una esperienza ultratrentennale nello specifico campo del risarcimento del danno alla persona, maturata seguendo la continua evoluzione di questa così peculiare materia trattando, con cura maniacale dal semplice colpo di frusta ad alcune delle vicende più dolorose degli ultimi anni come il drammatico rogo e la strage tra degli operai della linea 5 della Thyssenkrupp, o il crollo del Liceo Darwin di RIVOLI.

Tale scelta si presume sia stata guidata dalla condivisione di due principali linee guida:

  1. Vedere istruita la propria pratica con l’attenzione alle specifiche peculiarità del danno, nelle sue diverse sfaccettature, in termini di accertamento medico legale, certamente, che non è altro la base su cui andare ad individuare come la lesione, che sia di natura funzionale o psichica, nel caso concreto abbia inciso sulla vita interiore in termini di sofferenza e sull’esistenza dell’individuo, perché lo studio ha da sempre dimostrato di trattare ogni evento dannoso come un “unicum”, sulla scia del pensiero espresso del Dott. TRAVAGLINO, Pres. Delle III Sezione delle Corte di Cassazione, per cui la responsabilità civile derivante dal danno alla persona riguarda, appunto, la storia di una persona, e come tale deve riflettere e rappresentare le peculiarità di ciascun individuo nella sua diversità da tutti gli altri.
  2. Non ricercare, nel rivolgersi al legale, una vendetta in termini di condanna penale personale del responsabile del danno, ma più correttamente, il riconoscimento dell’integrale ed adeguato risarcimento del danno subito onde ottenere, per quanto possibile, il ripristino dello status quo ante. In altre parole i danneggiati che si son rivolti allo studio A&C hanno sin dall’inizio condiviso la scelta di gestire la propria disavventura avendo come unico obiettivo quello di limitare il più possibile le conseguenze dannose, procedendo dunque innanzitutto a sottoporsi alle necessarie cure, durate oltre un anno. Terminata la riabilitazione i danneggiati hanno sostenuto la vista medico legale, che ha individuato il danno permanente e temporaneo residuato hanno instaurato il giudizio civile volto ad ottenere il risarcimento.

Il resto della vicenda processuale è ben delineato nelle 92 pagine della motivata ed approfondita sentenza pronunciata dalla Presidente della IV Sezione del Tribunale di TORINO che, a prescindere dalle gravi responsabilità accertate anche in sede penale, (sent. n. 234/2021), ha saputo, con la sensibilità che la contraddistingue, cogliere la specificità dei danni riconosciuti dai Consulenti tecnici incaricati, danni che, è d’obbligo sottolineare, relativamente a tre su quattro assistiti, non presentavano profili funzionali, risultando di natura prettamente psichica. Durante il processo si sono presentate possibilità transattive che tuttavia, come ogni transazione, implicavano rinunce da parte dei danneggiati. Lo studio con la totale adesione dei propri assistiti, che sono stati coinvolti passo dopo passo in tutte le scelte processuali, peraltro partecipando personalmente ad alcune udienze, ha ritenuto di non accettare risarcimenti riduttivi ma al contrario di proseguire sino alla pronuncia di una sentenza al fine di cristallizzare il riconoscimento del pieno diritto dei danneggiati. In conclusione, si può ben dire che la collaborazione tra avvocati, magistrato e danneggiati, nonostante tentativi di transazione “al ribasso”, rifiutati, non senza rischi di natura processuale, nel desiderio di addivenire ad una pronuncia espressa, ha condotto al riconoscimento dell’integrale ed adeguato risarcimento dovuto alle vittime.

 

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