di Sara Commodo
In esito ad un procedimento di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio come in esito al procedimento ex art. 337 bis c.c. relativo ai figli nati fuori dal matrimonio, i due genitori ottengono un titolo giudiziale in cui sono previsti provvedimenti a contenuto personale (relativi alle modalità di affidamento dei figli minori) e provvedimenti a contenuto patrimoniale (relativi alla misura del contributo al mantenimento).
Cosa succede se un genitore non rispetta i provvedimenti?
Se si è in presenza di un inadempimento che attiene ai provvedimenti patrimoniali, è prevista, per il contributo al mantenimento mensile, la possibilità di precettare il genitore onerato; per i pagamenti futuri, ricorrendone i presupposti, è altresì prevista una procedura volta ad ottenere l’ordine di pagamento diretto da parte del terzo debitore, ai sensi degli artt. 156 c.c. e art. 8 l. div.
Se si debbono recuperare spese straordinarie il creditore potrà agire in via esecutiva, previo precetto, per le spese mediche e scolastiche anticipate oppure depositare ricorso per decreto ingiuntivo.
Se invece si tratta di ottenere l’adempimento delle obbligazioni diverse dal pagamento di denaro come il rispetto di una alternanza genitoriale ovvero l’impegno a non fargli frequentare posti o persone come ad esempio i nuovi compagni, con la l. 54/2006, il legislatore ha introdotto l’art. 709-ter c.p.c. che prevede che il giudice, convocate le parti e sentito di regola il minore, nel rispetto dell’337-octies c.c., assuma i provvedimenti più opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e, nel contempo, anche congiuntamente, assumere provvedimenti di natura sanzionatoria come l’ammonimento ed il pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende ovvero provvedimenti di natura risarcitoria come il risarcimento dei danni in favore del minore o dell’altro genitore.
Ci si è interrogati sul fatto che, con la previsione in questione, il legislatore abbia inteso introdurre nel nostro ordinamento i c.d. danni punitivi, propri del sistema statunitense, che hanno una natura più sanzionatoria che risarcitoria.
I giudici di merito si sono mostrati favorevoli alla previsione contestualmente all’ammonimento anche all’applicazione, su istanza di parte e non d’ufficio, dell’art.614 bis c.p.c., norma pensata, invero non specificamente per il diritto di famiglia, come deterrente della reiterazione degli inadempimenti laddove prevede un ordine di pagamento – in misura rimessa alla determinazione del giudice – per ogni successiva violazione dell’ammonimento stesso.
Di contrario avviso la Corte di Cassazione che ha affermato che il diritto di visita è incoercibile con conseguente impossibilità di applicare l’art. 614-bis c.p.c.: Il relativo provvedimento potrebbe addirittura rivelarsi contrario con l’interesse del minore, costretto “a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una “conseguente grave banalizzazione” di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione”
La l. 206/2021, con previsione immediatamente operativa per tutti i procedimenti instaurati dopo il 22 giugno 2022 (cfr comma 33 dell’art. 1 della legge) è intervenuta facendo chiarezza in questo confuso scenario novellando il n. 3 dell’art. 709-ter c.p.c. attribuendo al giudice il potere di “disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis”.
Il pagamento di una somma periodica, parametrata a ciascun giorno di violazione o di inadempimento, ha dunque come antefatto e presupposto il provvedimento ex art. 709-ter c.p.c.
Sarà un valido strumento per invogliare il genitore a rispettare i suoi doveri verso i figli.
La nuova disciplina opera per tutti i procedimenti instaurati ex novo dopo il 22 giugno 2022 e per i subprocedimenti, instaurati dopo quella data, se pur relativi a giudizi principali, già pendenti.
Nel novellato art. 38 disp. att. c.c. la legge di riforma ha tra l’altro espressamente riconosciuto la competenza ad emettere provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c ed ex art. 614-bis c.p.c. anche al Tribunale per i Minorenni
Il Governo è anche stato delegato a “procedere al riordino della disciplina di cui all’articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori”, con ciò legittimando un provvedimento d’ufficio.
L’operatività futura del nuovo 709 ter cpc consentirà di comprendere se la prospettiva di dover aprire il portafoglio potrà essere un sufficiente strumento per indurre i genitori ad un corretto esercizio della responsabilità genitoriale partendo dal rispetto del dettato dei provvedimenti giudiziari a loro rivolti.