Conviene procrastinare il pagamento del dovuto confidando nella lunghezza dei procedimenti giudiziali? Il revirement della cassazione sugli interessi

Conviene procrastinare il pagamento del dovuto confidando nella lunghezza dei procedimenti giudiziali? Il revirement della cassazione sugli interessi

di Chiara Ghibaudo

Tutte le obbligazioni pecuniaria sancite giudizialmente vengono adempiute con notevole ritardo rispetto alla loro insorgenza e in tali casi il creditore, in ambiti diversi dalle transazioni commerciali, spesso vede riconoscersi la somma capitale ma pressoché nulla a titolo di interessi nonostante un ritardo di parecchi anni.

Gli interessi sono una prestazione accessoria, tipica delle obbligazioni pecuniarie che viene riconosciuta attraverso la corresponsione di una somma di denaro ulteriore rispetto al capitale dovuta per l’utilizzo di un capitale altrui (interessi corrispettivi) o per il ritardo nel pagamento (interessi moratori) o per il mancato ottenimento di una prestazione dovuta (interessi compensativi).

La loro misura ed applicazione è sancita dall’art. 1284 del codice civile che testualmente recita: Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

[II] Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

[III] Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

[IV] Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

[V] La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

Tali ultimi due comma, assenti nella formulazione originale della norma, sono stati inseriti con la legge 162 del 10/11/2014 con lo scopo di porre, almeno parzialmente, rimedio all’abuso da parte dei debitori che potevano trattenere capitali, anche molto ingenti, pagando interessi estremamente modesti: in forza di tale norma pertanto, quanto meno per tutta la durata del procedimento giudiziale (che come noto dura diversi anni per ciascun grado), gli interessi da applicarsi avrebbero dovuto essere quelli legali vigenti in quel tempo maggiorati di ben 8 punti ex D.Lgs 231/2002

Se si considera che nel 2014 il tasso legale era previsto all’1% ed è costantemente diminuito sino a raggiungere il suo minimo dell’0.01 % nel 2021 sino a risalire sino all’1,25% nel 2022, appare chiaro che la maggiorazione ex lege comporta un incremento di notevole rilievo.

Tale significativo aumento è stato previsto con un duplice fine: da un lato, tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell’inadempimento e, dall’altro, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l’applicazione di un tasso legale d’interesse ben più alto di quello ordinario.

Dall’introduzione della novella legislativa del 2014, però, nonostante la letterale formulazione della norma volta a trovare applicazione per tutte le obbligazioni pecuniare indipendente dalla loro fonte, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 07/11/2018, n. 28409) aveva ritenuto che tale tasso maggiorato potesse applicarsi esclusivamente alle obbligazioni di derivazione contrattuale (e non estensibile a quelle di matrice extracontrattuale) escludendo dunque le obbligazioni restitutorie e quelle risarcitorie: ciò comportava che in tutti i numerosissimi casi di risarcimento dei danni da fatto illecito, (quali a mero titolo esemplificativo il danno non patrimoniale da lesioni) il danneggiato si vedeva riconoscere, a distanza di parecchi anni, somme gravate di interessi risibili vanificando così il duplice fine che si era prefissato il Legislatore con l’introduzione del IV comma dell’art. 1284 c.c..

A tale predetta impostazione, si è contrapposta di recente la sentenza Cass. Civ. n. 61 del 03/01/2023 con la quale la III Sezione della Suprema Corte, con una vera e propria repentina “inversione di marcia” ha così statuito:

Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione”.

La Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto – modificando l’orientamento precedente – che la norma dell’art. 1284 c.c., comma 4, individui il tasso degli interessi applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie, basandosi oltre che sul già chiaro dato letterale anche sulla ratio della norma fatto volta a scoraggiare l’inadempimento, ma soprattutto a rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone quindi in identici termini sia per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre, comprese quelle derivanti da fatto illecito.

Pertanto per ogni anno di durata della causa necessaria per vedere riconosciuta la propria obbligazione pecuniaria, a titolo di interessi legali dovrà essere riconosciuta un tasso di interessi pari al tasso di interessi individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze maggiorato di 8 punti e ciò da un lato non potrà che garantire ai creditori un più consono ristoro dovuto al ritardo nel pagamento e dall’altro ci si auspica che sia un efficace deterrente nei confronti di coloro che intendano lucrare sulle lunghe tempistiche della giustizia.

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