COME TI INCASTRO L’EX NELL’ERA DIGITALE!

 di Sara Commodo

SMS – DATI TRATTI DAI PROFILI SOCIAL – CHAT-ROOMS – REGISTRAZIONI FONICHE ED AUDIOVISIVE ED INDAGINI INVESTIGATIVE:
IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ED IL DIRITTO DI DIFESA.

 

In un mondo in cui l’apparire vince sull’essere ed al ‘povero’ urge fingersi ‘ricco’, il più tradizionale dei cliché dei contenziosi familiari vede invece il partner ricco che si finge povero.

In un mondo in cui l’eccesso vince sulla pacatezza ed al bravo ragazzo urge fingersi un po’ dannato, il più tradizionale dei cliché dei contenzioni familiari vede invece il partner con mille amanti che si finge devoto.

Difficilmente quel che appare corrisponde a quel che è.

E allora l’urgenza di fornire al giudice la prova della verità fa spesso superare agli interessati la soglia del lecito.

Nel contenzioso familiare l’esigenza di dare prova di presunte infedeltà, di un tenore di vita o di una capacità patrimoniale spinge le parti a riversare nel processo prove di ogni genere, prove alle quali, complice la c.d. digitalizzazione dei rapporti umani, si può avere accesso non sempre in modo lecito.

L’illiceità della prova deriva tanto dalla violazione di norme penali, quanto di precetti posti a tutela di diritti inviolabili e libertà fondamentali dell’individuo.

Nei procedimenti in materia di famiglia, lo stretto legame che c’è tra le parti e la enorme facilità di acquisire dati privati dell’altro, fa sì che assai spesso le prove siano acquisite contra legem ovvero violando privacy e riservatezza altrui.

Ma siamo certi che nel processo civile le prove illecite siano ammissibili?

Se le prove illecite fossero sempre ammissibili, rischieremmo quello che C. Mainardis chiama l’ “imbarbarimento della vita civile”. Come faremmo a definire giusto uno processo in cui venissero calpestati valori e diritti?

Se le prove illecite fossero inammissibili, rischieremmo l’ingiustizia sostanziale di un processo in cui non tutte le prove possano essere presentate al fine di accertare la verità.

Attenzione: l’acquisizione di una prova violando norme penali espone a conseguenze penali! Banalmente: sottraendo un sms al vostro partner commettete il reato di sottrazione di corrispondenza, punito dall’art. 616 del c.p.p. con la reclusione fino ad un anno o con la multa

Il codice di procedura civile nulla dispone in merito alle prove ottenute tramite interferenza illecita nella vita dell’altro, il codice della privacy ne rimette l’uso al prudente apprezzamento del giudice.

Ma vediamo qualche esempio.

La produzione in giudizio di fotografie e dati personali tratti dai profili social dell’altro.

Si tratta di prove documentali e dunque se ne può disconoscere la conformità rispetto all’originale.

Ma, producendoli, lediamo immagine e riservatezza della controparte?

Parte della giurisprudenza ritiene siano producibili le foto e informazioni pubblicate su Facebook o Instagram perché non potrebbero ritenersi assistite dal diritto alla privacy ma dovrebbero essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili dai terzi. La pubblicazione sui social le rende utilizzabili anche in giudizio.

Diverso il discorso per i contenuti riservati di chat-rooms o messaggi di testo scambiati usando il servizio di messaggistica offerto dal social network: sono messaggi assimilabili a corrispondenza epistolare privata tutelata dall’art.14 cost.. La violazione integra reato penale.

Le relazioni investigative: sono senz’altro producibili, ma una parte della giurisprudenza ritiene che sia utile che l’investigatore sia sentito come testimone in ordine ai fatti accertati nell’espletamento del suo incarico, non essendo invece sufficiente confermare la relazione agli atti.

Email, foto e trascrizioni di sms presenti sul cellulare della controparte recuperati con accessi non autorizzati: anche in questo caso si tratta di sistemi equiparabili alla corrispondenza epistolare, dunque garantiti costituzionalmente. I giudici di merito però tendono a ritenerne ammissibile la produzione in forza del principio ben astratto dal Tribunale di Roma secondo cui “… in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune come quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con dati persona del coniuge sia evenienza non infrequente, che non si traduce necessariamente in una illecita acquisizione di dati”.

Sempre il Tribunale di Toma si è pronunciato per l’ammissibilità assumendo che il diritto alla inviolabilità della corrispondenza sia recessivo rispetto a quello di difesa.

I giudici del nostro Foro hanno adottato altra soluzione di compromesso: valorizzando l’art. 160bis del DGPR  il Tribunale di Torino ha riconosciuto valore probatorio a messaggi di testo e di posta elettronica ottenuti da una moglie violando le norme a tutela della privacy e della riservatezza della corrispondenza assumendo che “nel silenzio della legge, la valutazione in merito all’utilizzabilità delle prove documentali illeciti, ottenute dal producente violando specifiche disposizioni di legge, è domandata al singolo giudice del caso concreto, chiamato a compiere un giudizio di bilanciamento tra tutti i diritti e interessi emersi nel caso concreto”.

In sostanza non è possibile fissare una aprioristica gerarchia nella bilanciamento tra il diritto alla difesa ed il diritto alla riservatezza; va piuttosto di volta in volta operato una equilibrata comparazione tra i diritti in campo.

Le registrazioni sonore ed audiovisive o fonografiche. Se compiute da uno degli interlocutori sono ammissibili perché chi parla accetta implicitamente il rischio che quanto detto sia registrato e documentato dal suo interlocutore; se compiute da soggetto estraneo al dialogo non presente né destinatario della telefonata (c.d. intercettazioni ambientali o telefoniche), sono strumento di indagine riservato alla magistratura e dunque, se acquisite privatamente, costituiscono fonte di responsabilità sul piano penale.

Deve comunque essere chiaro che la registrazione deve essere strettamente funzionale alla tutela in giudizio di un diritto.

Mentre in dottrina il problema della ammissibilità della prova illecita nel giudizio civile è aperto contrapponendosi le due tesi favorevole e contraria, la giurisprudenza è sempre più orientata verso l’ammissibilità a tutela dello ius defendendi costituzionalmente garantito.

Il rischio è una eccessiva apertura verso le prove illecite che renderebbe i processi tutt’altro che giusti laddove l’interesse privato ad ottenere giustizia si spingesse fino all’indebolimento della tutela di tutti gli altri interesse, anche quelli costituzionalmente protetti.

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