PIERO CHIAMBRETTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO RIFORMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLA BASE DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER LA FIGLIA

Piero Chiambretti: la Corte d’Appello di Torino riforma la sentenza di I° grado circa il mantenimento da versare alla figlia

di Ambrosio & Commodo Studio Legale Ass.to

PIERO CHIAMBRETTI
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO RIFORMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

ALLA BASE DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER LA FIGLIA STANNO LE REALI ESIGENZE DELLA MINORE.

LA CORTE APPURA CHE LE SPESE FATTE DALLA MADRE NON SONO RICONDUCIBILE ALLA MINORE

La Corte d’Appello di Torino riforma la sentenza di prime cure e dimezza la misura del contributo al mantenimento che Piero Chiambretti – assistito dagli Avv.ti Stefano Commodo e Sara Commodo dello Studio Ambrosio & Commodo di Torino unitamente alla collega Benedetta Baggi di Milano – dovrà versare per la figlia.

La questione sollevata da Piero Chiambretti e decisa dalla Corte affronta un problema ricorrente nelle controversie familiari: l’effettivo e corretto utilizzo da parte del genitore collocatario prevalente dell’assegno che l’altro genitore gli versa per la prole.

La Corte ha riconosciuto la rilevanza di un lungo elenco di spese – risultante dalla disamina degli estratti conto materni – sostenute dalla madre, ma non riconducibili alle esigenze della figlia né giustificate da autonoma disponibilità economica della donna.

La madre non ha saputo indicare esigenze specifiche della minore idonee a giustificare un assegno di mantenimento di oltre € 3.000,00. per sua natura destinato ad affrontare le spese alimentari, di abbigliamento e altre esigenze quotidiane.

L’art. 337 quater c.c. prevede che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento .dei figli in misura proporzionale al proprio reddito tenuto conto, tra il resto, delle “attuali esigenze del figlio”. Questo il criterio, dice la Corte, che maggiormente orienta nella revisione del contributo del signor Chiambretti al mantenimento della figlia.

Egli, infatti, oltre al versamento dell’assegno provvede al pagamento delle spese di locazione e condominiali della casa in cui madre e figlia vivono. Si fa altresì carico di tutte le spese di carattere straordinario della minore (spese mediche, sportive, extrascolastiche, ludiche e scolastiche mensa compresa) con un impegno economico che va ben oltre il solo assegno mensile.

Di fatto si può fondatamente affermare che il mantenimento della minore è a carico esclusivo del padre sebbene anche la madre abbia il dovere di contribuire al mantenimento della figlia minore“, riconosce la Corte.

Anche la signora Laviosa ha il dovere di .contribuire al mantenimento della figlia Margherita“. Avendo capacità lavorativa ben può attivarsi, sottolinea la Corte.

Non è dal rancore per un rapporto finito – come lamenta l’ex compagna – che parte l’iniziativa paterna, ma dall’esigenza di proteggere una minore da un improprio uso materno del denaro a lei sola riservato.

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