Bitcoin e criptovalute: un primo approccio

di Daniele Lonardo

I bitcoin sono allo stato dell’arte una forma di investimento tanto rischiosa quanto potenzialmente profittevole: dal connubio tecnologia – settore finanziario, assistiamo – ormai da tempo – ad un crescente proliferare di valute virtuali la più nota delle quali è certamente il bitcoin. Ne esistono, tuttavia, molte altre tra cui – ad esempio – Ripple, Ethereum, Nem o Libra, la criptovaluta di Facebook lanciata nel giugno dello scorso anno dal noto social network.

Il termine criptovaluta si compone di due parole: cripto e valuta. Si tratta, infatti, di una valuta “cifrata” da un sistema di crittografia, le cui oscillazioni di valore dipendono dai flussi di domanda e offerta. A differenza della moneta tradizionale (il cui valore intrinseco è dato dal costo di produzione della moneta ed il valore nominale è pari a quanto stampato su di esse), il bitcoin sfugge ad un confronto diretto con la moneta avente corso legale in quanto sebbene i costi di produzione siano in teoria pari a zero (essendo una moneta digitale e quindi immateriale), l’attività di mining (risoluzione di calcoli complessi volti ad approvare nuove transazioni su blockchain) richiede un dispendio considerevole in termini di strumentazione necessaria (spazio di archiviazione) e consumo di energia elettrica.

Inoltre, le monete virtuali sono visibili e/o utilizzabili solo da parte di un soggetto in possesso di delle c.d. ‘chiavi di accesso’ (pubblica e privata, entrambe composte da un stringa alfanumerica): la prima serve per ricevere le criptovalute; la seconda, invece, per poterle inviare gestendo in autonomia il proprio portafoglio. Le valute virtuali, ad oggi, non hanno corso legale ma vengono generate a scambiare esclusivamente per via telematica, su di un sistema basato su blockchain (sistemi peer-to-peer) e conservate su appositi e-wallet, portafogli digitali il cui aspetto è simile a quello delle comuni memorie di massa portatili collegabili al computer mediante la porta USB.

Dopo l’India, anche in Germania e Corea del Sud hanno previsto norme chiare sull’utilizzo e la vendita di bitcoin: in particolare, in Germania, già nel marzo u.s., l’autorità di supervisione finanziaria (la BaFin) ha stabilito che le criptovalute sono strumenti finanziari fornendo linee guida per i servizi di custodia delle monete virtuali [1]. In Belgio nel febbraio u.s., il Presidente della FSMA (Financial Services and Markets Authority) Jean-Paul Servais – durante un’audizione al Senato – ha presentato una proposta volta a stabilire un nuovo quadro giuridico per la vendita, l’acquisto e l’utilizzo tanto delle criptovalute quanto dei relativi prodotti finanziari[2]. E’ di fine settembre, invece, una pronuncia della Suprema Corte (v. Cassazione Penale n. 26807/2020 del 17.09.2020) nella quale, viene affermato che il bitcoin, nel caso specifico reclamizzato su di un sito online quale vera e propria proposta di investimento capace di rendere al suo possessore oltre il 97% della somma inizialmente investita debba essere soggetta “agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett. c) TUF.”. Quale proposta di investimento, il bitcoin – nel caso specifico – viene considerato alla stregua di una operazione finanziaria e, come tale, risulta quindi sottoposto ai controlli da parte della CONSOB. Sebbene in Italia non sia prevista alcuna autorizzazione per i fornitori di servizi di compravendita di criptovalute, questi ultimi, al fine di poter operare, necessitano di comunicare l’inizio dell’attività al Ministero dell’Economia.

Al fine di ovviare alle attuali incertezze normative, la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato di recente un report dal titolo “Digital Euro” [3]. L’Euro-digitale è inteso come moneta emessa della BCE ma in formato digitale e spendibile, tanto dai cittadini quanto dalle imprese per i pagamenti, completando così l’offerta al momento esistente sul mercato.

Da un punto di vista giuridico, per gli Stati membri dell’Eurozona, molti sono i nodi giuridici da sciogliere, prima di una implementazione a tutto campo: tra questi spicca, ad esempio, la base giuridica per la loro emissione, le implicazioni tecnico-giuridiche legate alle caratteristiche strutturali di tale valuta digitale nonché l’applicabilità di una adeguata normativa a fronte del fatto che il soggetto emittente risiede all’interno dell’UE.

Per tali ragioni, occorrerà preventivamente raccogliere i pareri, attraverso le consultazioni pubbliche, da parte tanto delle autorità pubbliche quanto delle istituzioni finanziarie e della società civile in generale al fine di valutare la necessità, la fattibilità ed i costi-benefici dell’operazione nel suo complesso prima di poter procedere ad un approdo sul mercato.

In conclusione, la moneta avente corso legale (alla quale è riconosciuta la funzione di unità di conto, mezzo di pagamento comunemente accettato e deposito di valore) non può assolvere la stessa funzione delle criptovalute: in primis per via dell’ampia fluttuazione del loro valore unitamente ad una intrinseca limitazione con riferimento al numero di unità di criptovalute prodotte. Infine, le attuali criptovalute sono una moneta – merce, non avendo una funzione d’uso, come invece ha l’oro. Potrebbero, invece, assolvere ad una funzione di scambio considerando (i) i costi irrisori per le operazioni di invio-ricezione del bitcoin in tutto il mondo e (ii) l’immediatezza con cui si realizza l’operazione rispetto, ad esempio, a quelle effettuate a mezzo di bonifico bancario. Il recente report della BCE potrebbe gettare delle solide fondamenta in tale senso.

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[1]https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_200302_kryptoverwahrgeschaeft.html

[2]https://www.fsma.be/en/news/senate-hearing-cryptocurrencies

[3]BCE, Report on Digital Euro, 2.10.2020, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

 

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