di Davide Gatto
Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2020, n. 28180
Nella nostra newsletter di maggio[1], con riferimento alle travagliate vicende processuali riguardanti l’accesso alla giustizia per la tutela giudiziaria dei diritti delle oltre 1000 vittime, e dei loro congiunti, del tragico naufragio della nave battente bandiera panamense “Al Salam Boccaccio 98”, verificatosi il 2 febbraio 2006, avevamo segnalato che a breve anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sarebbero pronunciate sulla questione relativa all’immunità giurisdizionale eccepita dal convenuto ente certificatore nell’ambito del primo contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Genova contro la società Rina S.p.A.
Ebbene, con la qui commentata sentenza n. 28180 del 10 dicembre 2020, le Sezioni Unite, inserendosi nel solco già segnato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sempre nel caso Al Salam Boccaccio 98 da ultimo con la decisione del 7 maggio 2020 (C. 641/18), hanno risolto l’annosa questione evidentemente di pubblico interesse avendo interessato i principali quotidiani nazionali ed internazionali (https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/11/la-causa-al-rina-per-lincendio-della-al-salam-boccaccio-si-deve-tenere-in-italia-cassazione-ferma-la-fuga-a-panama-dellente-certificatore/6033765/; https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1132278/EU-court-rules-against-Italian-class-society-over-2006-ferry-disaster).
La Corte di Cassazione, in composizione a sezioni unite, data la massima rilevanza della controversia accoglie totalmente le tesi difensive fatte valere dal pool di avvocati di cui fa parte in prima linea il nostro Studio, e così escludendo categoricamente la sussistenza della pregativa dell’immunità giurisdizionale a favore dell’ente certificatore che la società “RINA S.p.A.” aveva sollevato in giudizio.
Si tratta di un arresto giurisprudenziale di notevolissima importanza.
Nella prima parte della sentenza la Suprema Corte ribadisce l’irrilevanza ai fini dell’immunità giurisdizionale della classificazione e certificazione in quanto attività che non si configurano come eseguite iure imperii e non implicano l’esercizio di poteri sovrani (per un approfondimento v. https://ambrosioecommodo.it/materie-trattate-approfondimenti/risarcimento-danni_responsabilita-civile/al-salam-boccaccio-98-sentenza-c-641-18-cjue/).
Ma è la seconda parte della la decisione che rivela una fondamentale apertura e considerazione all’immanente diritto di accesso alla giustizia quale diritto garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla CEDU e dalla nostra Costituzione e che non può mai esser “ingiustificatamente ostacolato … in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo”.
Centralità dei diritti dell’uomo, dunque!
Di cui la decisione di appello non aveva tenuto in alcun conto e le parole della Suprema Corte all’indirizzo della sentenza di merito in effetti sono piuttosto dure.
E quale era il problema che gli avvocati delle vittime avevano inutilmente esposto ai magistrati genovesi? Non solo che l’eccezione fosse in sé infondata, questione su cui in definitiva tutti erano d’accordo ad eccezione del magistrato di primo grado ed i tre membri del collegio d’appello (Procura Generale presso la Corte di Cassazione; Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea; Commissione Europea; Repubblica di Francia; Corte di Giustizia Europea). Ma che se la causa fosse stata “mandata” a Panama, laggiù i danneggiati non avrebbero più avuto alcuna garanzia di tutela. Anzi, al contrario, sarebbe accaduto che RINA S.p.A., una volta convenuta in giudizio avanti il Tribunal Civil de Panama avrebbe eccepito il difetto di giurisdizione dei giudici panamensi nei suoi confronti sostenendo di essere una società di diritto italiano con sede a Genova e quindi convenibile solo davanti ad un giudice italiano!
Inoltre gli avvocati degli attori avevano dimostrato in primo ed in secondo grado che, secondo il diritto panamense, la causa sarebbe stata dichiarata prescritta perché nel paese centroamericano la prescrizione è di un solo anno.
Accogliere l’immunità, eccezione straordinariamente fantasiosa ed infondata, avrebbe dunque distrutto per sempre i diritti delle famiglie di avere un rimedio effettivo, che implica nella giurisprudenza comunitaria la possibilità concreta per la vittima di addivenire ad un risarcimento, ovviamente sussistendone le ragioni di merito.
La giurisprudenza genovese non si era minimamente presa in carico le problematiche di ordine superiore sollevate dagli avvocati dei danneggiati e, come questi ultimi sapevano, sarebbe stato necessario attendere pazientemente che ad intervenire fossero i magistrati superiori.
Evidentemente RINA S.p.A. non è fortunata con le eccezioni di immunità che propone. Nel caso Erika (petroliera affondata per colpa concorrente della società genovese, sentenza definitiva dalla Cassazione francese) l’eccezione fu proposta tardivamente e venne dichiarata inammissibile dai tribunali francesi. Nel caso Al Salam Bocccaccio ’98 (traghetto che secondo le accuse degli esperti delle famiglie è affondato per colpa della società genovese) è stata sì proposta tempestivamente, ma è stata stroncata nel merito.
La pronuncia in commento dunque rappresenta una vittoria non solo per i superstiti e per i familiari delle vittime, che dopo nove lunghissimi anni hanno finalmente visto riconosciuta la giurisdizione del Tribunale da loro adito per ottenere giustizia, ma indirettamente anche in termini di efficienza generalizzata dell’operato delle imprese impegnate in tale settore. Che ora saranno chiamate all’adozione di tutte quelle misure necessarie a salvaguardare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi in mare, nonché la salvaguardia degli ecosistemi, poiché la consapevolezza di non potersi più nascondere dietro lo scudo dell’immunità giurisdizionale e di non potersi sottrarre dalle loro responsabilità farà senz’altro disincentivare comportamenti superficiali e conseguentemente incentivare l’adozione di tutte le misure volte ad evitare tragedie.
Le vittime ed i congiunti dell’affondamento dell’Al Salam Boccaccio 98 per ottenere giustizia adesso si dirigeranno verso il processo di merito ritornando avanti il Tribunale di Genova dopo quasi un decennio perduto intorno ad un’eccezione che appariva sin dalla sua formulazione campata in aria.
Restano aperte le considerazioni circa l’abuso del processo che le vittime hanno più volte esposto ai magistrati di merito e che continueranno ad essere fatte valere nei prossimi step processuali.
[1] https://ambrosioecommodo.it/newsletter/ac-newsletter-maggio-2020/