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Le differenze tra tutela civile e tutela penale… Responsabilità medica: un caso esemplare

Articolo redatto a cura del Gruppo Responsabilità Civile di Ambrosio & Commodo Studio Legale Ass.to

“Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte”

Il giuramento di Ippocrate, che ogni medico è tenuto a pronunciare prima di poter esercitare, chiarisce che la medicina non è, o per lo meno non è ancora, una scienza esatta, ma un’arte. E purtroppo può capitare che, nell’esercizio dell’arte medica, una prestazione non correttamente resa non solo non giunga ai risultati sperati ma possa addirittura causare un danno ingiusto per il paziente. In tali casi qual è allora la distinzione tra errore e fatalità? Le regole per giungere alla risposta di tale interrogativo sono diverse a seconda della sede in cui l’accertamento viene effettuato.

Il nostro ordinamento infatti garantisce tutela alla vittima di malpractice medica sia in sede civile che in sede penale e pertanto la persona che ritenga di essere stato vittima di un danno ingiusto di natura sanitaria, dovrà inizialmente essere aiutata dal professionista al quale si è rivolta per fare una scelta tra le varie alternative di protezione previste in suo favore.

Qual è la sede “migliore” per veder riconosciuto il proprio diritto?

L’avvocato che ha ricevuto il mandato potrà fornire al danneggiato tutti gli elementi necessari per poter effettuare la scelta più adatta al caso concreto, tuttavia con il presente approfondimento si vuole riassumere brevemente un caso recentemente seguito dallo Studio Ambrosio&Commodo che ha portato al pieno riconoscimento in sede civile del diritto risarcitorio di una vittima di malpractice medica, totalmente negato in sede penale.

Il fatto: intorno alle 00:30 del 03.05.2015 il sig. Davide Patanè, in allora di 22 anni d’età, aveva riportato a causa di una caduta accidentale, la lussazione del ginocchio destro per la quale si era recato presso il CTO di Torino dove gli era stata formulata tale corretta diagnosi ed immediatamente risolta la lesione con perfezionamento di doccia gessata. Nella stessa notte il quadro clinico del sig. Patanè peggiorò sensibilmente ed il paziente veniva sottoposto a nuovo intervento d’urgenza senza tuttavia ottenere alcun miglioramento delle proprie condizioni che, anzi, andarono a peggiorare costringendo i sanitari all’amputazione della gamba.

Vista la gravità del danno riportato dall’attore veniva aperto fascicolo presso la Procura della Repubblica di Torino che indagava 62 medici e paramedici della Città della Salute e della Scienza di Torino per accertare la penale responsabilità per i danni riportati dal sig. Patanè che affidava la sua difesa ad un avvocato penalista di altro Foro.

Il procedimento penale non giunse mai a dibattimento perché archiviato in quanto la perizia medico legale richiesta dalla Procura della Repubblica di Torino non riuscì ad individuare la penale responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio” di alcuno dei sanitari indagati.

Nel frattempo il Sig. Patanè decise di rivolgersi allo Studio Ambrosio & Commodo che accettò l’incarico condizionandolo all’abbandono del procedimento penale; non veniva così svolta opposizione all’archiviazione con la conseguente estinzione del processo de quo e venne impostata in maniera completamente diversa la richiesta di giustizia del danneggiato, agendo esclusivamente in sede civile e comunque non nei confronti di nessuno dei 62 operatori sanitari che avevano direttamente o indirettamente avuto in cura il paziente, ma esclusivamente nei confronti della Città della Salute e della Scienza di Torino che, in sede civile, ha l’onere di rispondere dell’operato di ogni componente del proprio organico.

La causa veniva instaurata avanti il Tribunale di Torino ed affidata alla Presidente della IV Sezione civile, specializzata in danno alla persona, che disponeva una consulenza medico legale scegliendo i propri consulenti al di fuori della Regione Piemonte per tutelare la loro serenità ed imparzialità, visto l’elevatissimo numero di professionisti di primo piano nel panorama torinese direttamente coinvolti nella sfortunata gestione del caso medico riguardante il sig. Patanè.

La consulenza medico legale disposta dal Tribunale civile di Torino accertava la civile responsabilità della struttura sanitaria secondo il criterio, applicabile esclusivamente in sede civile, del “più probabile che non”. A differenza della sede penale, ove in sede medico legale è richiesto un grado di accertamento della responsabilità “prossimo alla certezza”, nel giudizio civile è sufficiente che il medico legale ritenga la responsabilità della struttura sanitaria o del personale intervenuto “più probabile che non” nella causazione del danno affinché venga riconosciuta la responsabilità e, conseguentemente, il diritto al risarcimento della vittima di malpractice.

Con tali premesse il Tribunale di Torino ha così riconosciuto il diritto risarcitorio del sig. Patanè, liquidando il danno da questi patito nell’importo massimo individuabile secondo i criteri di monetizzazione in uso, dopo aver sentito i numerosi testimoni indicati dai legali sul completo stravolgimento della vita quotidiana del sig. Patanè in seguito al grave danno ingiustamente riportato.

Ma non solo. La sentenza in questione, la n. 2930 del 11.06.2021, risulta essere particolarmente innovativa – tanto da essere ripresa ampiamente dalla stampa – in quanto oltre al danno subito dal sig. Patanè sono stati riconosciuti e liquidati anche i danni subiti da suoi familiari ed in particolare dal fratello di secondo letto (un solo genitore in comune con la vittima primaria) di soli cinque anni d’età al momento del fatto.

La sentenza in questione rappresenta un caso esemplare di come i medesimi fatti, giudicati in sede penale o in sede civile, possano giungere a risultati diametralmente opposti.

Appare pertanto fondamentale il confronto con il legale di fiducia per poter impostare nella maniera più efficace la domanda risarcitoria, per individuare il soggetto da evocare in giudizio e la sede più corretta per avere maggiori possibilità di vedere accolte le proprie richieste risarcitorie.

Lo studio Ambrosio & Commodo in conclusione ritiene che il cliente che non ricerca vendette personali, come nella quasi totalità dei casi, abbia interesse ad agire esclusivamente sotto il profilo civilistico essendo questa l’unica sede ove potrà ottenere il risarcimento integrale del danno ingiustamente subito, trovando così quella giustizia che potrà permettergli, sebbene con gravi difficoltà, la ripresa della vita.


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