“vulneratus ante omnia reficiendus”
Questo brocardo latino – spesso richiamato dalla Corte di Giustizia Europea – riassume il regime di favore riservato alla persona danneggiata ingiustamente ed a pieno titolo va applicato al terzo trasportato, al fine di garantire un soggetto appunto terzo rispetto alla dinamica del sinistro, con un sistema di tutela che gli consenta di ottenere il risarcimento dei danni subiti senza dover essere aggravato dall’ulteriore attività probatoria necessaria per l’accertamento della dinamica e relative responsabilità del sinistro. Tale principio appartiene alla nostra normativa interna da oltre quindici anni, essendo stato previsto e formalizzato all’interno del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo, 7 settembre 2005, n. 209) con l’art. 141 che testualmente recita: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro …, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Il terzo trasportato, che per chiarezza si precisa può essere anche il proprietario del veicolo stesso condotto da altro soggetto, ha sempre diritto al risarcimento laddove venga coinvolto in un sinistro stradale tra due o più veicoli e a causa di tale evento subisca un danno. Le uniche eccezioni previste dalla Legge a tale regime di favore sono il caso fortuito e il caso in cui il trasportato sia consapevole della circolazione illecita del veicolo (si pensi al rapinatore trasportato su un mezzo rubato).
L’applicazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private consente al trasportato di indirizzare la propria richiesta risarcitoria direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento delle relative responsabilità dei conducenti. La tutela prevista a favore del terzo trasportato è caratterizzata difatti da un regime privilegiato rispetto al sistema di tutela ordinaria, la quale richiede invece l’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro stesso, garantendo così una più celere e pronta tutela al danneggiato trasportato.
La reale portata del favor legis di cui gode la posizione del trasportato si apprezza soprattutto in quei particolari casi in cui il sinistro presenta particolarità di accadimento: si pensi ad esempio al coinvolgimento di un veicolo non identificato poiché datosi alla fuga in seguito all’impatto oppure ad un sinistro stradale dalla dinamica particolarmente complessa. È chiaro come in tal caso poter agire nei confronti della compagnia del vettore rappresenti sicuramente un’ipotesi più favorevole per il trasportato, che in linea di massima potrà più agevolmente identificare la compagnia assicurativa del vettore, quale soggetto a lui sicuramente noto.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sulla base di tali premesse tradizionalmente ha sempre ritenuto pacifico riconoscere in modo incondizionato il diritto al risarcimento del terzo trasportato il quale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, poteva sempre essere risarcito dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento dell’incidente, “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”.
Tuttavia al fine di poter accedere alla tutela risarcitoria prevista dall’art. 141, sarà sempre necessaria un’approfondita analisi dell’effettiva dinamica del sinistro e la corretta impostazione della richiesta risarcitoria. Infatti nei quindici anni di applicazione di tale normativa la Corte di Cassazione ha progressivamente limitato il campo di operatività della tutela risarcitoria prevista dal Legislatore in favore dei trasportati.
Ad esempio, in epoca recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25033/2019, ha chiarito che l’art. 141 Cod. Ass. non può essere applicato nei casi di sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo: in tale ipotesi, il terzo trasportato che ha subito danni non può agire direttamente contro la compagnia che assicura il vettore ai sensi dell’art. 141, bensì dovrà rivolgersi al proprietario ed al conducente del mezzo ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del codice civile con un conseguente onere della prova assai più rigoroso.
Ad avviso della Corte infatti, il presupposto per la sua applicabilità è che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, ma senza la necessità che vi sia anche collisione tra i mezzi. In particolare, con la sentenza in commento, la Corte ha dichiarato che: “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (per vero, tutt’altro che infrequenti), in cui un mezzo taglia la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora). D’altra parte, è la stessa formulazione testuale dell’art. 141 cod. assicurazioni a suggerire tale lettura che esige il “coinvolgimento” di (almeno) due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso (comma 1) alla possibilità di esercizio dell’azione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Con altre recenti pronunce la Corte di Cassazione ha ampliato sensibilmente i confini del “caso fortuito” accettati dagli operatori sin dall’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, escludendo così la procedura risarcitoria prevista dall’art. 141 nei casi in cui il vettore sia totalmente esente da responsabilità nella determinazione del sinistro. In sintesi la Suprema Corte ha stabilito che affinchè il danneggiato possa godere del regime di favor previsto dall’art. 141 nella domanda avanzata nei confronti dell’assicurazione del proprio vettore, è necessario che quest’ultimo abbia una (anche soltanto minima) responsabilità nella determinazione del sinistro. In particolare, con la sentenza n. 4147/2019 ripresa peraltro dalla sent. n. 8386/2020, la Corte ha affermato che “ l’‘art. 141 CdA, in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva delle condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.
La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro, salvo che l’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall’obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l’assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria rivolgendosi ex lege verso l’assicuratore intervenuto.
Secondo tale orientamento, contrastante con quello maggioritario seppur più risalente, nel caso di sinistro verificatori senza alcuna responsabilità del vettore, il terzo trasportato sarebbe tenuto a procedere nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro secondo il regime di tutela ordinaria a lui più sfavorevole.
In conclusione, allo stato attuale l’applicazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni necessita di un’accurata analisi preliminare e di un’impostazione corretta sin dalla formulazione stragiudiziale della richiesta risarcitoria da parte di un professionista specializzato in materia. Differentemente, le pretese risarcitorie dell’incolpevole trasportato rischiano concretamente di restare insoddisfatte, con sostanziale disapplicazione del tanto declamato principio: “vulneratus ante omnia reficiendus”.