Il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato nel nuovo Codice delle Assicurazioni Private

Art. 141 del nuovo Codice delle assicurazioni private: danni patiti dal terzo trasportato.

L’art. 141 del nuovo Codice delle assicurazioni private (d. lgs. N. 209 del 07.09.2005), in vigore per i sinistri avvenuti dopo il 01.01.2006, disciplina l’ipotesi dei danni patiti dal terzo trasportato e costituisce uno degli aspetti più rilevanti ed innovativi, ma certo non migliorativi del C.A.P. (codice assicurazioni private) rispetto alla normativa previgente.
Nel precedente stato di cose, il trasportato che avesse riportato danni alla persona in caso di sinistro stradale senza urto tra veicoli, poteva ottenere ex art. 2054, comma 1^, cod.civ., il risarcimento del danno dal proprio vettore e dall’assicuratore della r.c.a. di quest’ultimo.

In caso di sinistro stradale con scontro tra due o più autovetture, il trasportato- a qualsiasi titolo avvenisse il trasporto ( di cortesia, gratuito od oneroso)- poteva richiedere l’intero risarcimento sia al proprio vettore che ai conducenti degli altri veicoli coinvolti ed i rispettivi assicuratori per la r.c.a., invocando nei confronti degli stessi la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. ed il conseguente beneficio del vincolo di solidarietà di cui all’art. 2055 c.c.
Dunque, sino all’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni, il terzo trasportato poteva essere risarcito da vettore, conducenti e proprietari del veicolo antagonista e dai rispettivi assicuratori per la rca e la colpa dei precitati soggetti era presunta.
Oggi l’art. 141 C.A.P. stabilisce, senza lasciare alternative, quanto infra.

  • Il terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo a bordo di cui si trovava trasportato al momento del sinistro (art. 141, 1^ comma) e si prescinde totalmente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salva l’ipotesi del caso fortuito;
  • Il risarcimento da parte della compagnia assicurativa del vettore è contenuto nei limiti del massimale di legge (€. 774.685,35);
  • L’eventuale maggior danno potrà essere richiesto dal trasportato alla compagnia assicurativa del responsabile civile (veicolo antagonista e non quello del vettore) nel caso i cui il massimale di quest’ultimo superi quello minimo di legge;
  • L’impresa assicuratrice del vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile secondo quanto stabilisce l’art. 150;
  • La procedura di risarcimento è quella ordinaria prevista dall’art. 148 cod. ass. ovverosia non si applica la procedura prevista per l’indennizzo diretto
  • In caso di necessità di azione giudiziale, quest’ultima dovrà essere esercitata nei confronti dell’assicurazione del vettore, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice del responsabile civile di intervenire nel giudizio ed estromettere l’assicurazione del vettore, riconoscendo dunque la totale responsabilità del proprio assicurato.

Da una prima e superficiale lettura della norma, per la richiesta di risarcimento del terzo trasportato sembrerebbe tutto molto più semplice.

Infatti, come si può leggere sui siti internet e sulle brochure pubblicitarie delle maggiori compagnie assicurative italiane, sembrerebbe sufficiente per il terzo trasportato che ha riportato danni fisici in occasione di un sinistro stradale inviare la richiesta di risarcimento su moduli messi a disposizione dalle compagnie assicurative e, ricevuta la denuncia, l’impresa avvia la fase dell’istruttoria per il risarcimento.

Si potrebbe pensare dunque che lo scopo avuto di mira dal legislatore nel dettare tale norma sia stato quello di garantire sempre ed in ogni caso il risarcimento del terzo trasportato; in realtà da una analisi dettagliata della nuova disciplina, raffrontata anche con la previgente normativa, la finalità voluta- almeno apparentemente dal legislatore- non si può certo dire raggiunta.

Analisi dei motivi

In primo luogo con la nuova normativa nei confronti del terzo trasportato vi è solo un obbligato – la compagnia assicurativa del veicolo su cui era trasportato- mentre prima, come dianzi evidenziato, vi erano più coobbligati ed operava il beneficio della solidarietà di cui all’art. 2055 c.c.

Come già affermato da autorevole dottrina (Rossetti, Peccenini) la “platea dei debitori solidali del terzo trasportato risultava molto ben assortita”; ora non più e ciò non può sicuramente essere interpretato come strumento teso a tutelare maggiormente le vittime consumatori ed i contraenti più deboli!
In secondo luogo il risarcimento dovuto al terzo trasportato non può superare il massimale di legge di €. 774.685,35 e quindi la posizione del terzo trasportato è certamente peggiore rispetto ad altri danneggiati che possono ottenere un risarcimento anche superiore.

A ciò si aggiunga come secondo il nuovo disposto normativo il trasportato non può avanzare alcuna richiesta al responsabile civile se questi ha un massimale minimo o al di sotto del minimo; per contro nel sistema previgente il trasportato poteva contare su più massimali, seppur minimi.

A tali considerazioni se ne aggiungono molte altre.
Più precisamente l’art. 141 C.A.P. prevede che il terzo sia risarcito “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da “caso fortuito””.
È stato dunque introdotto nell’attuale sistema uno schema che prescinde integralmente dall’accertamento della colpa e poggia sulla responsabilità oggettiva del vettore.

In via semplicista e per i non addetti ai lavori, tale regola è almeno in apparenza più vantaggiosa per i terzi trasportati, tuttavia corre l’obbligo di evidenziare ai lettori come, se di responsabilità oggettiva trattasi, sussiste la possibilità per il terzo trasportato di perdere il diritto al risarcimento del danno morale e ciò alla luce di un certo- seppur minoritario- orientamento della cassazione (Cass. 01.06.2004 n. 10482).

Non è tutto.

Sussiste poi il problema della clausola di cui all’art. 141 “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”.
Infatti nel caso fortuito, per giurisprudenza e dottrina più che consolidate, rientra anche il fatto del terzo ed in materia di sinistri stradali il caso fortuito consiste proprio nella responsabilità di altri conducenti.
Da ciò discende dunque la semplice constatazione come non sia quindi così vero che una eventuale condanna della compagnia assicuratrice del vettore prescinde totalmente dall’accertamento della responsabilità.
Ecco dunque una ulteriore contraddizione della nuova normativa.

Altro problema, come già prospettato, è dato dal fatto che l’unico legittimato passivo in caso di giudizio intentato dal terzo trasportato è l’assicuratore del vettore; si ricorda infatti che la compagnia assicurativa dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro può solo intervenire nel giudizio laddove riconosca la responsabilità del proprio assicurato.
Ora, quanto statuito nel terzo comma dell’art. 141 C.A.P. si pone in netto contrasto sia con principi contenuti nella nostra carta costituzionale, primo tra tutti l’art. 24 Cost. disciplinante il diritto alla difesa, sia con norme del nostro codice civile tra cui il già citato art. 2055 c.c. statuente la responsabilità in solido.

Nella nuova disciplina non è poi chiaro, a causa dell’errato rinvio da parte dell’Art. 141 all’Art. 145 e non già all’Art. 144, se il trasportato possa comunque decidere di agire direttamente contro l’impresa assicuratrice del responsabile civile. In altri termini, rimane il dubbio se l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo che ha effettuato il trasporto costituisca l’unica via possibile e, quindi, se l’Art. 141 deroghi o meno al precetto generale di cui all’Art. 144.

Altri dubbi sorgono in ordine alla figura del responsabile civile: l’Art. 144 elimina il litisconsorzio necessario del responsabile civile? La vittima potrebbe agire direttamente nei confronti di quest’ultimo secondo i consueti principi di cui agli artt. 1681, 2043 e 2054 c.c., oppure è costretta a passare attraverso la compagnia assicuratrice?

Non del tutto chiaro è poi quale sia la soluzione nel caso di decesso del passeggero: l’Art. 141 compre anche l’ipotesi in cui siano gli eredi/congiunti ad agire?

In conclusione dunque l’art. 141 C.A.P., nel compiere una “rivoluzione”, che però di fatto rivoluzione non è stata, ha fallito lo scopo principale (cioè la semplificazione della materia), giacché, qualsiasi sia il giudizio sul merito delle scelte operate, sicuramente le nuove norme sono ben lontane dall’offrire una chiarificazione del quadro attuale e, anzi, complicano notevolmente il sistema oggi in vigore, dando luogo ad un vero e proprio pasticcio in cui è davvero arduo districarsi ed il cui unico soggetto che ci rimette, pur nulla potendone, è proprio il terzo trasportato.

Il consiglio dunque è quello di rivolgersi sempre e comunque ad un legale, esperto del settore, affinchè quest’ultimo riesca – nell’interesse del proprio assistito – a districarsi nella giungla della nuova normativa.

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