Le unioni civili sono un istituto giuridico che disciplina la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni diritti e doveri tipici del matrimonio.
L’unione civile, prevista dalla L. n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. Legge Cirinnà), avviene quindi tra due persone maggiorenni dello stesso sesso di fronte ad un Ufficiale di stato, alla presenza di due testimoni, e viene registrata nei registri dello stato civile. Gli atti dell’unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza comune, vengono registrati nei registri dello stato civile. Le parti possono anche stabilire un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome.
Le parti dell’unione civile sono tenute, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa, a contribuire ai bisogni del nucleo così formato nonché agli obblighi di coabitazione e di assistenza.
Sotto il profilo successorio, le unioni civili conferiscono il diritto alla legittima.
A differenza di quello che avviene nel matrimonio, le unioni civili possono essere sciolte comunicando all’Ufficiale di stato civile la volontà di dividersi. Decorsi tre mesi da tale dichiarazione, le parti possono presentare, davanti al competente Tribunale, la domanda di divorzio che, come per il matrimonio, avrà ad oggetto la regolamentazione degli aspetti patrimoniali, dell’affidamento della prole e dell’assegnazione della casa familiare.