L’affidamento fiduciario è una della importanti novità introdotte dalla legge 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”), in vigore dal 25 giugno 2016.
la legge 112/2016 introduce misure, anche di natura fiscale, a favore delle persone con “disabilità grave” prive del sostegno familiare dei genitori.
Con l’affidamento fiduciario l’affidante (soggetto A) affida la titolarità di determinati beni all’affidatario (soggetto B) affinché quest’ultimo utilizzi tali beni a vantaggio di uno o più beneficiari e ciò sulla base di un programma e di modalità definite dall’affidante ed accettate dall’affidatario.
Così come nel caso del trust, non vi alcuna limitazione per quanto riguarda i beni che possono essere oggetto di affidamento (nb: a differenza di quanto previsto invece per il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. che può riguardare solo beni immobili e mobili registrati), che costituiscono un patrimonio “segregato” rispetto al patrimonio generale dell’affidante, ossia non rispondono degli altri debiti dell’affidante e neppure di quelli dell’affidatario.
L’affidamento fiduciario è, dunque, un vero e proprio contratto, stipulato tra affidante ed affidatario che può avere durata anche molto lunga. Per questo motivo, nel corso del tempo le due parti possono quindi introdurre al contratto le modifiche che ritenessero necessarie, per regolamentare, ad esempio, eventi non previsti al momento della conclusione del contratto stesso.
La caratteristica del contratto di affidamento fiduciario che maggiormente differenzia tale figura dal trust è quella della disciplina giuridica.
Infatti, se per poter utilizzare il trust è necessario richiamare la legge di uno Stato che l’ha disciplinato (nell’ordinamento italiano non c’è una legge che regolamenta il trust), il contratto di affidamento fiduciario è invece un istituto giuridico interamente regolato dal diritto italiano, ossia, come abbiamo detto, dalla legge 112/2016. Ciò si traduce inevitabilmente in una maggior facilità di utilizzo di tale strumento rispetto al trust.