Obblighi di rendicontazione delle banche ai clienti: quando scadono realmente?

di Alessandro Pascale

Molti di noi, almeno una volta nella vita, hanno avuto la necessità di richiedere alla banca l’invio degli estratti conto degli anni precedenti, magari per ricostruire i rapporti patrimoniali dopo la morte di una persona cara, per vedere se non vi sono stati favoritismi tra eredi o magari, in caso di controversie con gli istituti di credito, per controllare che non vi siano stati addebiti di somme non dovute.

Nella conoscenza comune le banche hanno l’onere di conservare e quindi di consegnare al cliente – o all’erede del cliente – gli estratti conto per un periodo limitato ai dieci anni precedenti alla richiesta e tale concetto viene spesso presentato come ormai acquisito e pacifico, ma così non è.

La normativa di riferimento è riportata nell’art. 119 del testo unico bancario che stabilisce: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. 

Il limite decennale riguarda dunque – a ben vedere – la documentazione contabile delle singole operazioni, come ad esempio copie e/o matrici di assegni, fatture ecc…, non invece gli estratti conto, che altro non sono che documenti ricognitivi delle varie operazioni, da inviare periodicamente ai clienti ed attraverso  i quali la banca esplica il proprio obbligo di rendiconto, ancillare al mandato di gestione del denaro che l’istituto riceve dai propri clienti stessi.

Varie sentenze si sono espresse interpretando correttamente la normativa e affermando l’obbligo della banca di provvedere alla consegna al cliente anche estratti conto ultradecennali: si è pronunciato in questo senso il Tribunale di Bari con Sentenza del 7 ottobre 2020, in cui veniva indicato come termine prescrizionale del diritto del cliente ad ottenere gli estratti conto quello di dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente, termine del pari applicabile alla documentazione contrattuale del conto corrente stesso, senza che abbia rilevanza alcuna il termine di cui all’art. 119 c. 4 TUB di dieci anni precedenti alla richiesta come le banche sistematicamente affermano per ragioni più o meno evidenti a seconda dei casi.

Si sono pronunciati in maniera conforme il Tribunale di Catania con sentenza del 14 gennaio 2020 ed in diverse occasioni il Tribunale di Napoli, con sentenze del 19 giugno 2019, del 12 giugno 2023 e, da ultimo, del 21 novembre 2024, di cui si riporta di seguito uno stralcio “Gli estratti conto (art. 119,  coo.  1 e 2, t.u.b.), mediante il riepilogo delle operazioni effettuate in un certo periodo, costituiscono una fonte informativa indispensabile per verificare le concrete modalità di svolgimento  del  rapporto,  i  relativi  costi  e  l’effettiva  applicazione  delle  pattuizioni  risultanti  dal contratto.  In  questo  senso  l’obbligo  (nonostante  il  previo  invio  periodico)  di  consegna  di  tale documentazione è stato in dottrina tradizionalmente ricondotto al generale principio di buona fede, con conseguente prescrizione del corrispondente diritto nel termine decennale decorrente dalla estinzione del rapporto contrattuale. L’art. 119, co. 4, t.u.b. pone invece una disciplina speciale (la cui portata non è pertanto suscettibile di essere applicata al di fuori dei casi -“documentazione inerente a singole operazioni”- espressamente contemplati) destinata a tipizzare la portata del principio di buona fede con riferimento all’obbligo di consegna della (sola) documentazione relativa a singole operazioni. Una simile tipizzazione risulta ragionevole poiché consente di non aggravare eccessivamente la  posizione della banca in relazione alla conservazione di documenti (potenzialmente anche assai numerosi)  il cui contenuto risulta pur sempre riprodotto (sia pur solo sinteticamente) negli estratti conto (sì che, a fronte del mancato  aggravio  della posizione della  banca,  proprio  la  conservazione  -prolungata  per  l’intero corso del rapporto- degli estratti conto -comunque da comunicarsi periodicamente ai sensi dell’art. 119, coo. 1 e 2 t.u.b.- consente di ritenere non pregiudicato il diritto del cliente alla costante informazione sull’andamento del rapporto”.

Alla luce di quanto sopra riportato appare dunque evidente l’illegittimità del rifiuto da parte delle banche di consegnare al cliente o al suo avente causa estratti conto ultradecennali e come i Tribunali ben possano ordinare agli istituti di credito, su istanza dei correntisti o degli aventi diritto, la produzione dei predetti documenti.

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