Seppur di primario interesse in quanto argomento comune che riguarda la maggior parte delle persone in una certa fase della propria vita, la disciplina da adottarsi in tali circostanze, e quindi nei casi di atti di liberalità tra genitori e figli, sino a qualche giorno fa risultava tutt’altro che chiara.
Per eliminare qualsiasi profilo di incertezza sul punto è dovuta quindi intervenire la Suprema Corte, chiamata ad esprimersi in merito ad un ricorso presentato da un privato, proposto proprio in seguito alla ricezione di un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate per omesso versamento dell’imposta di donazione.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo appena trascorso, sancisce definitivamente l’esclusione della tassabilità delle donazioni informali ed indirette avvenute tra genitori e figli.
La Sentenza appena citata rappresenta quindi un vero e proprio punto di svolta, enunciando un principio definitivo e cancellando qualsiasi diversa o contraria interpretazione. La “corrente” maggiormente contrastante e che si sovrapponeva alle nuove linee definite dalla decisione degli Ermellini, era una circolare proprio dell’Agenzia delle Entrate, la n. 30 del 2015, con cui quest’ultima riteneva che anche sulle donazioni informali dovesse trovare applicazione la tassazione ordinaria in materia.
La Suprema Corte non ritiene tale circolare condivisibile, anzi. Nel fitto elaborato della Sentenza n. 7442, la definisce al contrario “imprecisa ed incompleta”.
Il risultato è quindi il capovolgimento della disciplina, escludendo dunque la possibilità di applicare qualsiasi tassazione su tutte le donazioni informali ed indirette non risultanti da atto scritto e che non siano soggette a registrazione. Per farla breve, l’erario non potrà più esigere alcun pagamento dell’imposta di donazione su atti di liberalità quali trasferimenti di denaro, caratterizzati dall’assenza della necessità di provvedervi con atto scritto.
Ciò posto, pare in ogni caso doveroso specificare come il nostro Ordinamento preveda che le donazioni – sempre in presenza dei suoi presupposti fondamentali quali lo spirito di liberalità e l’arricchimento di una parte a fronte dell’impoverimento dell’altra – “più consistenti” e quindi non di modico valore, debbano farsi avanti a Notaio, con atto pubblico.
Possono tuttavia concretizzarsi situazioni diverse, in cui l’atto di liberalità non richieda particolari formalismi.
Queste sono proprio le fattispecie coinvolte nella pronuncia in esame, descritte con precisione dalla stessa Corte di Cassazione per evitare qualsiasi interpretazione scorretta od imprecisioni in futuro.
Pertanto, con donazioni indirette dovranno intendersi quelle disposizioni che, anche se redatte mediante un atto scritto, non seguono necessariamente tutti quei requisiti di forma previsti per le donazioni descritte dall’art. 769 del c.c. e, quindi, non sono atti soggetti all’obbligo di registrazione. Per esempio un genitore che acquista un immobile per conto del figlio, pagandone il prezzo direttamente al venditore. Le donazioni informali invece consistono nello svolgimento di un’attività materiale, come ad esempio il trasferimento di denaro mediante passaggio di contanti da un soggetto ad un altro, oppure tramite bonifico bancario o assegno circolare, eccetera.
I Giudici precisano ancora come l’obbligo di pagamento delle imposte sulle donazioni intervenga esclusivamente al momento della registrazione dell’atto che le istituisce, o al momento in cui la donazione venga dichiarata al fisco. Quindi è chiaro che per le donazioni indirette, risultanti da atto scritto per cui la registrazione non è obbligatoria, i soggetti coinvolti potranno facoltativamente scegliere di registrarlo e pagarci le tasse, oppure evitare di farlo risparmiando sul predetto pagamento.
Se quindi non è previsto un obbligo di registrazione, viene di conseguenza anche meno il presupposto per l’applicazione di qualsivoglia imposta.
Relativamente invece alle donazioni informali che non risultano da alcun atto scritto, esse saranno soggette a tassazione solo se dichiarate dal contribuente in caso di accertamento tributario. Il potere di accertare le liberalità indirette – come ricordato nella sentenza in commento e come previsto dall’ art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni – può essere esercitato dall’amministrazione tributaria solo quando ricorrono due requisiti:
- l’esistenza delle liberalità indirette risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di tributi;
- le liberalità hanno determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro.
Alla luce della recentissima Sentenza della Corte di Cassazione, quindi, sulle liberalità tra genitori e figli dove non ricorre obbligo di registrazione le tasse non si pagano.
Attenzione però: l’esonero d’imposta di cui parliamo non è valido senza limiti. Ed infatti l’aliquota di legge troverà in ogni caso applicazione nell’ipotesi in cui il valore della donazione superi determinate franchigie: € 1M per coniuge e parenti in linea retta (che si estende sino a 1.5 M per persone portatrici di handicap) ed € 100.000 per fratelli e sorelle.