L’illecito endofamiliare: quando la condotta dannosa si consuma in famiglia

di Davide Gatto

L’evoluzione del diritto di famiglia a cui si è assistito negli ultimi decenni e la sempre più in auge centralità della persona umana hanno portato a un significativo superamento di quel principio di fondo secondo cui i familiari, in quanto tali, godessero di una sorta di immunità ai fini dell’individuazione della responsabilità per comportamenti lesivi nei confronti dei propri congiunti.

Oggi infatti qualunque comportamento lesivo della dignità o di ogni altro diritto fondamentale dell’individuo, anche in ambito familiare, può esser fonte di responsabilità per l’autore del comportamento offensivo del bene giuridico tutelato e dare pertanto luogo ad un’azione risarcitoria nei confronti dello stesso, cosi offrendo una sempre più ampia tutela a favore della vittima di un comportamento illecito da parte di un familiare.

Nel concreto e a titolo esemplificativo si può parlare di illecito endofamiliare, con riferimento al rapporto tra coniugi, quando si è in presenza di: comportamenti lesivi della dignità e dell’onore o della reputazione di un coniuge (es. la violazione dell’obbligo di fedeltà quando sia così grave da offendere la dignità del consorte); comportamenti violenti, discriminatori o sleali, lesivi dell’integrità  psicofisica della persona (es. il tenere all’oscuro il coniuge circa la propria impotenza o lo stato di gravidanza causato da altri); la mancata assistenza materiale (es. abbandono in stato di bisogno del coniuge).

In tutti questi casi, i comportamenti offensivi della dignità umana, oltre che sorreggere una richiesta di addebito in sede di separazione personale dei coniugi, giustificano anche una richiesta risarcitoria in quanto producano un danno ingiusto incidendo difatti sui beni essenziali della vita.

L’illecito endofamiliare inoltre può riguardare anche rapporti tra genitori nella gestione della prole nonché quelli tra i genitori e i figli, laddove si registri la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento tale da far mancare ai figli i necessari mezzi di sussistenza; la violazione del calendario predisposto per garantire il diritto di visita; l’ostruzionismo circa decisioni fondamentali per la vita della prole; episodi di violenza; la privazione del rapporto con l’altro genitore; il disinteresse morale e materiale da parte di uno o di entrambi i genitori: il totale e grave disinteresse da parte del genitore nei confronti del figlio naturale, che ha la peculiarità di ledere la formazione della personalità del figlio stesso, ben può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c poiché integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e pertanto determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. un elevato grado di riconoscimento di tutela (Cass. n. 27139/2021; Cass. 11097/2020; Cass. n. 3079/2015; Cass. n.  5652/2012).

Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, che consiste in un danno non patrimoniale e/o patrimoniale cagionato ingiustamente all’interno dell’ambito familiare, chiaramente è necessario che lo stesso sia stato cagionato con colpa o dolo del familiare autore dell’illecito, circostanza che dovrà esser evidentemente provata, cosi come deve esser provato il nesso causale tra il comportamento offensivo e il danno subito, che sarà poi liquidato con riferimento al danno non patrimoniale in via equitativa tenendo conto di tutti i pregiudizi (psicofisici, morali ed esistenziali) subiti dalla vittima. A riguardo pare tuttavia opportuno precisare che con riferimento al danno endofamiliare la giurisprudenza di merito spesso tende a dare specifica rilevanza anche all’elemento soggettivo e quindi alla condotta ai fini della determinazione del quantum debeatur, apportando significativi aumenti del risarcimento in casi di condotte particolarmente dolose e riprovevoli.

La disciplina relativa agli illeciti endofamiliari riguarda anche le formazioni sociali para-familiari, diverse dalla famiglia basata sul matrimonio, e ovviamente le unioni civili. Infatti, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, in diverse pronunce, già prima dell’introduzione della L. 76/2016 aveva riconosciuto alle stesse rilevanza costituzionale.

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