L’adozione internazionale si apre ai single

di Chiara Imerone

La Corte costituzionale italiana, con la sentenza nr. 33 del 21 marzo 2025, ha stabilito che anche le persone non coniugate possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono.

In realtà un’apertura verso i single esisteva già in casi particolari, ossia: quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di genitori esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte degli stessi; nel caso di adozione di un minore orfano di genitori, in condizione di disabilità; nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo. In questi casi, il Tribunale per i minorenni poteva già ritenere idoneo un single all’adozione internazionale di un minore.

Tornando alla sentenza del marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983- che escludeva le persone single dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero – sottolineando che tale esclusione rischiava di compromettere il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare stabile e armonioso.

La Consulta, riconoscendo che anche una persona single può offrire un contesto adeguato per lo sviluppo del bambino, ha quindi stabilito che anche le persone single possono adottare minori stranieri in stato di abbandono.

In realtà la pronuncia non apre a tutte le adozioni, ma solo a quelle internazionali.

La vicenda parte dal caso di una signora toscana, non coniugata, che non aveva potuto avere l’idoneità all’adozione da parte del Tribunale per i minorenni di Firenze, stante la legge esistente. La questione veniva quindi posta al vaglio della Consulta, cui veniva chiesto di valutare se il divieto di adottare per i single non fosse incostituzionale.

Secondo la tesi del ricorso presentato alla Corte, la preferenza per la bigenitorialità sarebbe solo il retaggio di una visione superata della nozione di famiglia e che anche la famiglia monoparentale, nel contesto sociale odierno, sarebbe in grado di garantire la crescita armoniosa del minore. Posto che la famiglia bigenitoriale non integra più il miglior interesse del minore, il fatto che il single venga escluso dall’accesso all’adozione internazionale diventerebbe una lesione del diritto alla vita privata e al diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte, nel valutare la questione presentata, innanzitutto ricorda che già l’art 44 della legge sull’adozione, aveva reso possibile ai single una forma di accesso all’adozione internazionale, e cioè quella in casi particolari, come precisato in apertura di questo articolo. Con tale premessa, la Corte rileva poi come la previsione normativa vigente abbia compresso in modo eccessivo l’interesse dell’aspirante genitore ad accedere all’adozione, seguendo principi solidaristici e di tutela del minore.

La Corte mette in guardia dal confondere l’interesse a divenire genitori con la pretesa o il diritto alla genitorialità, che sono invece stati espressamente negati dalla Corte stessa e dalla Corte di Strasburgo.

L’adozione internazionale del single sarà in concreto possibile solo se nel Paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se la stessa autorità deciderà che l’adozione da parte del single corrisponde all’interesse del minore.

Dunque, questa sentenza rappresenta sicuramente un passo avanti verso il riconoscimento della molteplicità delle forme familiari, pur senza creare alcun automatismo, e verso un sensibile ampliamento delle possibilità di adottare.

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