La Coordinazione Genitoriale

La Coordinazione Genitoriale

di Chiara Imerone

La recente riforma Cartabia prevede, tra le altre cose, interventi ed attuazioni volti a dare maggiore efficienza nei procedimenti relativi alle persone ed alla famiglia.

L’efficienza, secondo la riforma, si dovrebbe raggiungere da un lato perseguendo unitarietà di giurisdizione attraverso la creazione del Tribunale di famiglia e dall’altro facendo maggiore ricorso alle ADR (Alternative Dispute Resolution), ossia le tecniche alternative al procedimento giudiziale per la risoluzione del conflitto.

Tra le tecniche alternative in materia di diritto di famiglia – insieme alla mediazione famigliare, al diritto collaborativo, alla negoziazione assistita – vi è la coordinazione genitoriale.

Il coordinamento genitoriale interviene nelle coppie altamente conflittuali con figli minori, quando il conflitto di coppia si rivela: persistente, cioè si prolunga nel tempo e blocca l’evoluzione del nucleo familiare; pervasivo, con la coppia che non trova accordi su nulla, neppure sulle questioni gestionali ordinarie; intenso, vale a dire caratterizzato da aggressività e da sentimenti di odio e di ostilità.

La letteratura scientifica in materia ha messo in evidenza come la modalità di relazione tra coppie conflittuali porti ad una sorta di distruzione reciproca dei coniugi, che espone i figli minori a grossi rischi evolutivi perché i genitori, concentrati sui loro gravi litigi, non riescono più a proteggerli e accudirli come dovrebbero.

Per situazioni del genere, nella Riforma Cartabia all’art. 473bis 26 è  prevista la facoltà per il Giudice, su richiesta concorde delle parti, di nominare un professionista dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il nucleo familiare nel superamento dei conflitti, nell’ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli.

Il coordinatore genitoriale è quindi un professionista specificatamente formato a questo metodo, che lavora con la coppia genitoriale e li aiuta e sostiene nelle scelte in tema di salute, educazione, frequentazione del genitore non collocatario e, in generale, nell’applicazione di quanto previsto dai dispositivi emessi dall’Autorità Giudiziaria.

L’incarico al coordinatore genitoriale può aver luogo sia da parte del tribunale che su incarico delle parti. La durata dell’incarico, salvo diversi accordi, è di 6 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 24.

Che differenza c’è tra coordinazione genitoriale e mediazione familiare?

Con la mediazione le parti, sostenute da figure professionali che si pongono in maniera neutrale ed imparziale, affrontano il fallimento della relazione coniugale e vengono guidati nel giudizio di separazione e/o divorzio. Il mediatore familiare non assume alcuna autorità di decisione e collabora con la coppia per raggiungere l’accordo.

Il coordinatore genitoriale, come detto, coordinare la coppia particolarmente conflittuale nelle loro vicende familiari e nell’esecuzione degli accordi presi per la custodia dei figli, con l’obiettivo di tutelare il minore ed evitare che i conflitti tra i coniugi possano ricadere sui figli.

Da questa breve sintesi risulta evidente come il processo giudiziale non sia in grado di risolvere il conflitto tra le parti, conflitto che la maggior parte delle volte ha una genesi profonda e difficile da estirpare e che si ripercuote negativamente sullo svolgimento del processo stesso, allungandolo e inasprendolo con questioni sui il giudice non può fare nulla.

Sarebbe pertanto auspicabile che gli innumerevoli aspetti che i genitori in conflitto insistono nel voler portare nel giudizio – senza comprendere che difficilmente potranno essere in quella sede valutati -vengano invece spostati in altri ambiti di risoluzione, che garantiscano l’effettiva presa in carico e, di conseguenza, la concreta risoluzione.

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