Infortunio sul lavoro e infortunio “in itinere”: l’intervento dell’INAIL rappresenta davvero un vantaggio per il danneggiato?

di Elena Di Ieso

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, si occupa di tutelare i lavoratori che abbiano riportato un danno biologico permanente derivante da infortunio sul lavoro ovvero da infortunio c.d. “in itinere” (nel tragitto casa-lavoro o comunque legato all’attività lavorativa) e da malattia professionale: in particolare, a seconda del caso, viene garantita al danneggiato la liquidazione di un indennizzo in capitale (invalidità permanente compresa tra il 6% ed il 15%) oppure l’erogazione di una rendita mensile vitalizia (invalidità permanente pari o superiore al 16%).

Tuttavia, qualora l’infortunio sia riconducibile alla responsabilità di terzi, l’INAIL può esercitare un’azione di surroga nei confronti del responsabile civile, e dell’Assicurazione di quest’ultimo, per il recupero delle somme erogate al danneggiato o dell’eventuale danno biologico capitalizzato: in materia di infortuni derivanti da sinistri stradali, il diritto di surroga consente alle Compagnie assicurative di decurtare gli importi erogati dall’Ente previdenziale dal risarcimento dovuto al danneggiato, liquidando a favore di quest’ultimo il solo danno c.d. “differenziale”.

Tanto premesso, in materia di danni derivanti da sinistri stradali, risulta evidente come l’intervento dell’INAIL rappresenti certamente uno svantaggio laddove il danneggiato sia un soggetto macroleso, che abbia riportato lesioni permanenti pari o superiori al 16%, e la causazione dell’evento dipenda dalla responsabilità di terzi: in questo caso, infatti, una parte del dovuto risarcimento viene liquidata dalla Compagnia assicurativa direttamente all’Ente Previdenziale e viene “restituita” al danneggiato sotto forma di rendita mensile vitalizia che, tuttavia, non si trasmette agli eredi e si estingue con il decesso del soggetto leso.

Al contrario, nell’ipotesi in cui sia ravvisabile una responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, la circostanza che l’evento sia qualificabile come infortunio sul lavoro, ovvero “in itinere”, rappresenta senz’altro un vantaggio, nella misura in cui, diversamente, il soggetto leso non potrebbe usufruire di alcun tipo di tutela risarcitoria.

Peraltro, occorre tenere a mente che il diritto di surroga nei confronti del responsabile civile sussiste anche per le prestazioni erogate dall’Inps, sotto forma di indennizzo ovvero di pensione, seppur limitatamente agli importi corrisposti a titolo di ristoro del danno patrimoniale eventualmente subito dal danneggiato, sul presupposto della perdita o comunque della riduzione della capacità lavorativa.

Tanto premesso, stante la complessità dei meccanismi che regolano la materia assicurativa, appare opportuno che il danneggiato si affidi all’assistenza di un legale di fiducia, al quale demandare la gestione della pratica risarcitoria e la corretta individuazione del quantum debeatur, tenuto conto delle prestazioni eventualmente erogate dagli Enti Previdenziali e del diritto di surroga ad essi riconosciuto dal nostro ordinamento.

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