Chirurgia estetica: responsabilità del chirurgo, erronea esecuzione dell’intervento, mancato risultato, consenso informato e insoddisfazione del paziente

di Davide Gatto

In ambito di chirurgia estetica, a differenza di altri settori della medicina, la giurisprudenza nel corso degli anni si è posta la questione di una responsabilità specifica del chirurgo estetico, soprattutto in relazione al risultato atteso e al consenso informato.

La peculiarità di tale branca della medicina, infatti, è dovuta alla specifica finalità estetica della prestazione sanitaria, che, nella maggior parte dei casi, non è prettamente terapeutica.

Ciò, sotto un profilo giuridico, ha portato i giuristi ad interrogarsi sulla natura dell’obbligazione e della responsabilità del medico specialista in chirurgia estetica.

In ambito di responsabilità medica, oggi bisogna fare riferimento alla legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), che ha ridefinito la responsabilità sanitaria prevedendo una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (artt. 1218-1228 c.c.). Mentre il singolo medico, secondo la medesima legge, risponde in base alla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che abbia assunto l’obbligazione contrattuale direttamente col paziente. Tale distinzione, tuttavia, si ritiene che in ambiti come la chirurgia estetica possa venir meno, configurandosi nella maggior parte dei casi un rapporto contrattuale, con indicazione del risultato atteso.

Quindi si discute se l’obbligazione del chirurgo estetico sia di mezzi o di risultato. Tradizionalmente, la prestazione medica è considerata di mezzi (ossia il debitore della prestazione è tenuto a renderla con diligenza nel rispetto delle regole dell’arte medica e a garantire la corretta esecuzione della prestazione), ma nel caso della chirurgia estetica – mirata a un risultato preciso – parte della giurisprudenza ha riconosciuto un’obbligazione di risultato, che imporrebbe al chirurgo estetico di garantire, oltre alla corretta esecuzione dell’intervento, anche il risultato atteso.

Invero, a detto orientamento giurisprudenziale – che, per certi versi, espone a una responsabilità eccessiva il medico poiché la sua responsabilità potrebbe, per assurdo, scaturire dalla mera valutazione soggettiva di insoddisfazione del paziente – si contrappone un prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del chirurgo plastico sussiste soltanto nei casi di erronea esecuzione dell’intervento oppure se il medico non informa adeguatamente il paziente su possibili complicazioni. Quindi, secondo questo orientamento, se l’operazione è tecnicamente corretta ma il risultato estetico non soddisfa le aspettative soggettive del paziente, non si configura la responsabilità medica, salvo vi sia un inadeguato consenso informato, che in questo caso gioca un ruolo decisivo.

Infatti, nella chirurgia estetica il medico deve chiarire con estrema precisione al paziente quali risultati sono garantiti e quali sono solo aspettative, poiché vari fattori possono influenzare l’esito. L’obbligo d’informazione è fondamentale e deve essere adeguato al tipo di intervento, in modo che il paziente possa esprimere un consenso realmente consapevole.

Nel caso della chirurgia estetica, intervenendo su un corpo sano, l’informazione deve essere particolarmente dettagliata sui rischi e sugli esiti estetici possibili, per evitare delusioni e responsabilità del medico.

La violazione degli obblighi informativi da parte del chirurgo può comportare dunque la sua responsabilità per lesione del diritto all’autodeterminazione, ma il paziente deve provare il danno specifico subito. Peraltro, in chirurgia estetica, si presume che senza un’informazione completa il paziente non avrebbe acconsentito all’intervento, attribuendo così maggiore responsabilità al medico anche se l’intervento è tecnicamente corretto, salvo che il paziente abbia espressamente accettato i rischi indicati dettagliatamente.

Il paziente-danneggiato può chiedere il risarcimento per danni patrimoniali (spese per intervento, cure psicologiche, perdita di guadagni) e non patrimoniali (biologico, danno morale, estetico e relazionale) derivanti da interventi di chirurgia estetica erroneamente eseguiti o che non abbiano raggiunto il risultato atteso in assenza di una corretta informazione. La riparazione può essere anche specifica, ad esempio con un nuovo intervento correttivo.

In conclusione, in ambito di chirurgia estetica, la valutazione dei profili di responsabilità del medico – già di per sé complessa – richiedere un ancor più articolata analisi sia sotto il profilo tecnico, da parte di un medico-legale/specialista, sia per quanto attiene le questioni giuridiche sottese da parte di un legale altrettanto specializzato. Pertanto, è sempre opportuno che il paziente-danneggiato si rivolga a professionisti (avvocato e medico-legale/specialista) che abbiano specifica esperienza nel settore della responsabilità medica, al fine di poter valutare concretamente le possibili o meno attività per la corretta tutela dei propri diritti e impostazione di una richiesta risarcitoria adeguata.

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