|
|
|
Newsletter
|
|
|
|
|
|
In questo numero della nostra newsletter si parla di...
|
|
|
|
|
|
Il divieto (o blocco) dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, introdotto dall’art. 46, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), costituisce una misura eccezionale, determinata dalla situazione di emergenza sanitaria con le conseguenti chiusure di attività economiche imposta dai numerosi interventi normativi succedutisi durante l’emergenza. La previsione del divieto di licenziamenti trova un precedente solo al termine della seconda guerra mondiale con il D. Lgs. Lgt. 21 agosto 1945, n. 523.
|
Recentemente il D. L. 146/2021 ha previsto un ampliamento della possibilità di ricorrere alla cassa integrazione e una contestuale proroga della durata del blocco dei licenziamenti. In particolare, vengono ora previste tredici settimane aggiuntive di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario fruibili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, nonché – per le industrie tessili, di confezioni di articoli di abbigliamento e altre – nove settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria utilizzabili nel medesimo periodo...
|
|
|
Il passo successivo del potere digitale
|
|
Durante questo lungo anno ricco di eventi e crisi mondiali (Covid, Afghanistan, Usa vs Cina, Crisi climatica), ciò che avrebbe dovuto suscitare più attenzione - perlomeno nei giovani giuristi - è l’annuncio, del miliardario fondatore di Facebook, della creazione di Meta. Sostanzialmente, il Metaverso sarebbe la prima fusione tra realtà e social network, a tutti gli effetti una versione aumentata della realtà esistente.
|
Perché questo evento è, a mio parere, molto più rilevante? Il motivo è che si tratta dell’ennesimo violento passo del Potere Digitale. Ma questa affermazione richiede tuttavia una necessaria spiegazione del significato di “Potere Digitale” e del perché ci dovrebbe spaventare.
|
Pertanto, a prescindere dal giudizio che si può avere sulla nuova realtà metafisica, bisogna partire dalla constatazione che: esiste oggi un potere digitale, tangibile, concreto e pericoloso...
|
|
|
|
|
|
Pronto?... Vorrei che la chiamata venisse inoltrata ad un operatore italiano, per favore!
|
|
Quante volte ci è capitato di avere la necessità di parlare con un operatore (fisico) per tentare di risolvere un problema con la nostra linea telefonica, con il nostro gestore internet oppure con la compagnia aerea per modificare alcuni dati del nostro volo appena acquistato online? Dopo lunghe attese al telefono e la musica di sottofondo, la voce metallica ci comunica una frase dal seguente tenore: “Il nostro operatore potrebbe rispondere dall’estero. Se lo desidera, richieda il trasferimento della chiamata ad un operatore situato in Italia”.
|
A ben vedere, infatti, l’articolo 24 bis del decreto legge n. 83/2012 (convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivamente con la Legge 134/2012) rubricato “Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call center” prevede quanto segue...
|
|
|
Buoni fruttiferi postali: attenti agli espedienti delle Poste per pagare meno!!
|
|
Parecchi italiani hanno sottoscritto, anche in epoca risalente, buoni fruttiferi postali, con riportata dietro una tabella degli interessi che legittimamente si aspettavano di vedersi liquidati alla scadenza, ignari però che tale loro legittima aspettativa sarebbe poi stata frustrata da un’applicazione strumentale e scorretta da parte di Poste Italiane della normativa fiscale.
|
Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1390/2020 e il Tribunale di Vicenza con ordinanza del 18 maggio 2021 hanno rispettivamente condannato Poste Italiane a pagare ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi € 30.118,99 per un singolo buono ed € 11.397,37 per ciascuno di quattro distinti buoni, il tutto perché, in luogo dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% degli interessi al momento della liquidazione degli stessi, alla scadenza, venne operata da una trattenuta fiscale pari al 12,50% ogni anno, in modo che...
|
|
|
|
|
|
|